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Regesto

Diritto di abitazione (art. 776-778 CC). Opposizione di un avente questo diritto a un progetto di costruzione di un edificio sul medesimo fondo a breve distanza dalla casa di abitazione.
Una lite tra il proprietario del fondo e il beneficiario di una servitù su questo fondo dev'essere giudicata non secondo le regole del diritto di vicinato, ma in virtù di quelle che disciplinano la servitù di cui si tratta (consid. 4).
Concordanza tacita all'atto della conclusione del contratto. Questione di fatto (consid. 5).
Pretese derivanti dal diritto d'abitazione. Applicazione dell'art. 745 cpv. 2 e, di massima, anche degli art. 730 sgg., in particolare dell'art. 737 cpv. 3 CC, nonchè delle norme sulla locazione. Il diritto d'abitazione non comprende unicamente la facoltà di utilizzare i locali gravati. Il beneficiario può inoltre esigere che non siano notevolmente sminuiti i vantaggi inerenti al godimento dell'abitazione, così come risultanti al momento della concessione della servitù e nella misura in cui il beneficiario aveva potuto in buona fede ritenere che gli fossero assicurati vita natural durante (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 776-778 CC, art. 737 cpv. 3 CC