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Regesto

Brevettabilitą dei procedimenti chimici.
1. Art. 67 OG. Ammissibilitą della produzione di nuove perizie di parte in sede di ricorso per riforma. Invece, il Tribunale deve ordinare una nuova perizia giudiziale solo quando ha motivo di dubitare della fondatezza e della completezza della perizia ordinata in sede cantonale (consid. N. 2, conferma della giurisprudenza).
2. Art. 112 LBI 1954. Le cause di nullitą dei brevetti rilasciati prima dell'entrata in vigore della LBI 1954 sono disciplinate dalla legislazione precedente, vale a dire dalla LBI 1907. Questa regola vale non solo a proposito dell'art. 16 cpv. 1 LBI 1907, nel quale sono elencati i motivi di nullitą, ma anche per l'applicazione delle altre norme a cui i singoli numeri di detto articolo si riferiscono (consid. 3).
3. Art. 1, 2, 4 LBI 1907. Presupposti per la brevettabilitą dei procedimenti chimici (consid. 4 e 5).
4. Art. 16 num. 8 LBI 1907. La rivendicazione accompagnante la domanda di brevetto deve indicare anche i caratteri della nuova sostanza, ma non č necessario che ne indichi in modo preciso tutti i vantaggi (consid. 6).
5. Art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. La parte che, senza motivo valido, ha omesso di far accertare un determinato dato tecnico dal perito giudiziale dell'istanza cantonale non č giustificato a domandare in proposito la riapertura del procedimento probatorio (consid. 7).
6. Art. 67 LBI 1954. Diritto del titolare di un brevetto precedentemente iscritto di esigere il divieto di smercio della stessa sostanza prodotta secondo un procedimento brevettato successivamente e non sufficientemente diverso dal primo (consid. 9).

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Referenzen

Artikel: Art. 67 OG