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Regesto

1. Atto di ricorso per riforma, ordine delle conclusioni. Art. 55 cpv. 1 lett. b OG (consid. 1).
2. Come decisioni finali ai sensi dell'art. 48 OG devono essere considerate, oltre alle sentenze di merito, anche quelle decisioni che rifiutano il giudizio sulla questione principale della vertenza per una eccezione perentoria; non tuttavia le decisioni procedurali che non si occupano affatto della pretesa litigiosa, dei suoi presupposti o delle eccezioni che eventualmente vi si oppongono (ad es. 1a la perenzione dell'azione) (consid. 2).
3. Il ricorso per nullità fondato su uno dei motivi enunciati all'art. 68 OG può essere interposto non solo contro le decisioni finali, ma contro ogni decisione cantonale d'ultima istanza pronunciata in una causa civile (consid. 3).
4. Spetta alla procedura cantonale decidere se si può, dopo ch'è stato emanato un giudizio di prima istanza (anche se esso pronuncia il divorzio, e pure nella misura in cui si riferisce all'attribuzione dei figli giusta l'art. 156 CC), rinunciare prima dello scadere del termine di ricorso a deferire la causa alla giurisdizione cantonale superiore. Il diritto federale (in particolare l'art. 158 CC) non esclude una simile rinuncia, trattandosi delle istanze cantonali (consid. 4 e 5).
5. La madre, soccombente nella questione relativa all'attribuzione del figlio, è stata forse incitata, attraverso domande insistenti del giudice, a rinunciare senza riflettere all'impugnazione del giudizio, e la giurisdizione cantonale superiore ha rifiutato senza ragione l'assunzione delle prove offerte a questo riguardo? Questa censura avrebbe potuto essere proposta davanti al Tribunale federale solo con un ricorso di diritto pubblico (consid. 6).

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