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Regesto

Permesso di dissodamento; LF dell'11 ottobre 1902/18 marzo 1971 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste, e relativa ordinanza d'esecuzione del 1o ottobre 1965/25 agosto 1971 (OVPF).
1. Un'associazione, la cui legittimazione ricorsuale si fonda sull'art. 12 cpv. 1 della LF sulla protezione della natura e del paesaggio, non è legittimata a censurare l'ammontare della prestazione compensativa in denaro necessaria per il rimboschimento (consid. 1a).
2. In materia di ricorso amministrativo non è dato il ricorso adesivo (consid. 1 b).
3. La mancanza di motivazione e l'omessa indicazione del rimedio giuridico giustificano l'annullamento di una decisione soltanto ove causino un pregiudizio al ricorrente (consid. 2).
4. Pur non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 26 OVPF per l'autorizzazione del dissodamento, il permesso deve essere rilasciato allorchè il principio della tutela della buona fede si opponga al suo diniego. I presupposti per l'applicazione di tale principio sono dati nella fattispecie (consid. 3 e 4).

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Referenzen

Artikel: art. 26 OVPF