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Regesto

1. Art. 269 cpv. 1 PP.
L'applicazione del diritto cantonale in luogo del diritto federale è censurabile con ricorso per cassazione (consid. 2).
2. Art. 335 n. 1 cpv. 1 CO, art. 106 cpv. 3 LCS.
I Cantoni possono emanare prescrizioni completive con cui sono istituite contravvenzioni di diritto cantonale in materia di circolazione stradale solo in quanto esse non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari. L'art. 106 cpv. 3 LCS costituisce infatti una norma speciale rispetto all'art. 335 n. 1 cpv. 1 CP. Ne segue che l'automobilista che attiri l'attenzione mediante segnali con le luci su un controllo radar non è punibile in base al diritto cantonale (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 269 cpv. 1 PP, Art. 335 n. 1 cpv. 1 CO, art. 335 n. 1 cpv. 1 CP