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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_709/2018  
 
 
Sentenza dell'11 luglio 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Escher, Marazzi, von Werdt, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ Ltd., 
2. B.________ Ltd., 
3. C.________ N.V., 
patrocinate dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. D.________ S.p.A., 
2. E.________ S.p.A., 
patrocinate dall'avv. Lucio Velo e 
dall'avv. Rosa Maria Cappa, 
opponenti. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 luglio 2018 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.206). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il presente procedimento esecutivo trae origine dal procedimento penale italiano comunemente conosciuto quale " yyy ". Protagonisti sono Y.________ S.p.A. (in seguito fusasi con D.________ S.p.A.) e G.________ Ltd. nonché i loro dirigenti, essenzialmente I.________ per Y.________ S.p.A. e E.________ S.p.A. e J.________ per G.________ Ltd. L'ipotesi di reato era quella di aver messo in piedi, in concorso fra loro, un sistema di frode, utilizzato dalla fine degli anni '80, in forza del quale i coimputati si sarebbero appropriati di una parte rilevante (complessivamente 100 milioni di dollari nel periodo dal 2000 al 2005) delle somme trasferite a partire dal 1999 dalla Y.________ S.p.A. alla G.________ Ltd. a titolo di pagamento di diritti di trasmissione televisivi acquistati principalmente dalla società H.________ a prezzi " gonfiati ", e successivamente depositate, fra altri, sui conti correnti presso la banca L.________ SA di Lugano delle società A.________ Ltd., B.________ Ltd. e C.________ N.V., di cui J.________ è presunto titolare attraverso le sue fiduciarie N.________ e O.________.  
 
Già il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva, con sentenza 18 ottobre 2011, decretato il non luogo a procedere nei confronti di J.________ e altri per intervenuta prescrizione, e per I.________ per non aver commesso il fatto. Il giudizio penale 8 luglio 2014 del Tribunale ordinario di Milano - in seguito confermato dalla Corte di appello di Milano con giudizio 17 marzo 2016 e dalla Corte suprema di Cassazione italiana in data 18 ottobre 2016 - ha accertato la prescrizione di tutti i fatti oggetto di imputazione di appropriazione indebita aggravata, compreso l'operato di N.________ e O.________ (riqualificato dai giudici penali quale concorso nell'appropriazione indebita aggravata menzionata). 
 
A.b. Con istanza 10 giugno 2016 diretta contro J.________, D.________ S.p.A. e E.________ S.p.A. hanno chiesto il sequestro presso la banca L.________ SA delle relazioni intestate alle società A.________ Ltd., B.________ Ltd. e C.________ N.V. a concorrenza di Euro 113'729'639.48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale minimo, e di ulteriori Euro 34'118'891.70 a risarcimento del danno non patrimoniale. Le istanti hanno indicato, quale titolo di credito, una responsabilità da atto illecito, come dalle sentenze penali summenzionate. Hanno fondato il sequestro sull'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, essendo il convenuto cittadino americano residente negli Stati Uniti.  
Il Pretore del Distretto di Lugano, dopo aver in un primo tempo accolto l'istanza con contestuale obbligo per le parti istanti di versare una garanzia di fr. 10 milioni ex art. 273 LEF (v. decreto 13 giugno 2016), ha accolto l'opposizione delle società sequestrate con giudizio 31 ottobre 2017, annullando il sequestro, e ha respinto le domande di aumento e di revoca della garanzia. 
 
B.  
Contro la decisione pretorile sono insorte al Tribunale di appello D.________ S.p.A. e E.________ S.p.A. con reclamo 13 novembre 2017, chiedendo la reiezione dell'opposizione al sequestro e la revoca della garanzia. Con il giudizio qui impugnato 24 luglio 2018, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo, respinto l'opposizione al sequestro presentata dalle società sequestrate e revocato la garanzia ex art. 273 LEF disposta con il sequestro. 
 
C.  
Contro il giudizio cantonale le società sequestrate A.________ Ltd., B.________ Ltd. e C.________ N.V. (di seguito: ricorrenti) hanno introdotto in data 30 agosto 2018 un ricorso in materia civile, chiedendone la riforma nel senso che il reclamo sia respinto e la decisione 31 ottobre 2017 del Pretore sia confermata; subordinatamente, esse chiedono che il reclamo sia respinto e la causa sia rinviata all'istanza precedente per nuova decisione sulle questioni di prescrizione delle pretese civili e di causa di sequestro. 
 
Con decreto presidenziale 24 settembre 2018 al gravame è stato conferito il postulato effetto sospensivo. 
 
Con scritti 31 gennaio, 3 e 6 febbraio 2020, le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale federale nuova documentazione. 
Invitate a determinarsi nel merito, con allegato 15 febbraio 2021 D.________ S.p.A. e E.________ S.p.A. (di seguito: opponenti) hanno postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione del Tribunale di appello. Quest'ultimo ha rinunciato a esprimersi, riconfermandosi nella motivazione e nelle conclusioni del proprio giudizio. 
 
Le parti si sono poi nuovamente espresse mediante replica 9 agosto 2021, rispettivamente duplica 6 settembre 2021. Le ricorrenti hanno trasmesso ulteriore documentazione in data 17 giugno 2022, alla quale le opponenti hanno risposto con scritto 5 luglio 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni su opposizione al sequestro giusta l'art. 278 LEF sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF (sentenza 5A_398/2019 del 5 settembre 2019 consid. 1 con rinvio, in Pra 2019 n. 136 pag. 1331; v. anche DTF 133 III 589 consid. 1), poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; su quanto precede: sentenze 5A_980/2013 del 16 luglio 2014 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 140 III 466, ma in SJ 2014 I pag. 453 e in Pra 2015 n. 25 pag. 212; 5A_398/2019 cit. consid. 1), come è manifestamente il caso nell'evenienza concreta (il valore litigioso è infatti stato fissato in fr. 142 milioni). La presente decisione emana da un tribunale cantonale superiore che ha deciso su ricorso ai sensi dell'art. 75 LTF. Le società sequestrate, qui ricorrenti, hanno visto respinte le loro conclusioni in istanza cantonale: sono toccate nei loro interessi e hanno pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, sicché sono in definitiva legittimate a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 e art. 46 cpv. 2 LTF).  
 
1.2. La decisione dell'autorità cantonale di reclamo (art. 278 cpv. 3 LEF) sull'opposizione al decreto di sequestro (art. 278 cpv. 1 e 2 LEF) esplica i propri effetti unicamente nel quadro della procedura di sequestro pendente; come lo stesso sequestro, essa non si pronuncia né sull'esistenza né sull'esigibilità del credito per il quale è stato chiesto il sequestro. È pertanto anch'essa, come il sequestro medesimo, una misura provvisionale ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 135 III 232 consid. 1.2; sentenze 5A_626/2018 del 3 aprile 2019 consid. 2, non pubblicato in DTF 145 III 324; 5A_398/2019 cit. consid. 3). Il ricorrente può pertanto unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali.  
 
1.3. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).  
Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 III 368 consid. 3.1; 140 III 167 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura di appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3). 
 
1.4. Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari (sull'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove, v. DTF 140 III 264 consid. 2.3) e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_433/2015 del 27 luglio 2015 consid. 2.1).  
 
1.5. Contrariamente a quanto prevede l'art. 278 cpv. 3 seconda frase LEF per la procedura di reclamo (in proposito v. DTF 145 III 324 consid. 6), dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza 5A_528/2016 del 14 novembre 2017 consid. 1.4, in SJ 2018 I 214 e in RtiD 2018 II 851; Hans Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3a ed. 2021, n. 46a ad art. 278 LEF). Più precisamente, l'art. 99 cpv. 1 LTF ammette eccezionalmente nova impropri, mentre nova propri - ovvero relativi a fatti o mezzi di prova successivi al giudizio impugnato - sono in linea di principio sempre improponibili (DTF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 5A_345/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.2).  
 
Nel caso specifico, entrambe le parti hanno prodotto nuovi documenti manifestamente incompatibili con la summenzionata regola. Sono pertanto da dichiarare senz'altro inammissibili in particolare la sentenza n. 868/2020 del Tribunale di Milano del 31 gennaio 2020 assortita dei pareri pro veritate dell'avv. P.________ del 1° e 6 febbraio 2020 prodotti dalle ricorrenti con gli scritti 31 gennaio, 3 e 6 febbraio 2020, come pure la contro-perizia del prof. Q.________ del 10 febbraio 2021 prodotta dalle opponenti con la loro risposta. Inammissibili sono pure la sentenza e il comunicato stampa della Corte d'appello di Milano del 15 giugno 2022, trasmessi dalle ricorrenti in data 17 giugno 2022. Di questi documenti non verrà tenuto conto. L'ammissibilità, nella prospettiva dell'art. 99 cpv. 1 LTF, di altri documenti trasmessi dalle parti verrà esaminata, se necessario, nel contesto nel quale sono stati prodotti e invocati.  
 
2.  
 
2.1. Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). Il sequestro viene concesso purché il creditore renda verosimile l'esistenza del credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF).  
Lo scopo della procedura d'opposizione al sequestro dell'art. 278 LEF è di permettere al debitore o a terzi toccati, esclusi ovviamente dalla procedura di sequestro per assicurarne l'effetto sorpresa, di presentare le proprie opposizioni: il giudice riesamina in contraddittorio - ma con lo stesso grado di cognizione di quando decise inaudita altera pars (sentenze 5A_528/2016 cit. consid. 2; 5A_925/2012 del 5 aprile 2013 consid. 9.3) - la realizzazione dei presupposti del sequestro già ordinato. L'opponente deve tentare di dimostrare che il suo punto di vista sia più verosimile di quello del creditore sequestrante. È applicabile la procedura sommaria in senso stretto: la semplice verosimiglianza dei fatti è sufficiente, l'esame in diritto è sommario e la decisione esplica effetto provvisorio (art. 251 lett. a CPC; DTF 138 III 232 consid. 4.1.1); ammissibili sono unicamente prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; "procedura in base agli atti", art. 256 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3). L'autorità di reclamo (v. art. 319 segg. CPC) riesamina la decisione su opposizione al sequestro con la medesima cognizione del primo giudice: semplice verosimiglianza dei fatti e esame libero e sommario del diritto (v. art. 320 lett. a e b CPC; sentenze 5A_528/2016 cit. consid. 2; 5A_925/2012 cit. consid. 9.3 con rinvii).  
 
2.2. Ridotta all'essenziale, la tesi delle sequestranti qui opponenti consiste nel dire che dalla sentenza penale del Tribunale ordinario di Milano dell'8 luglio 2014 - poi confermata in appello e in cassazione - emergono i fattori oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita commesso da J.________ ai loro danni. Il comportamento di J.________ in tal modo accertato costituirebbe la base fattuale necessaria e sufficiente per giustificare il sequestro civile degli averi a lui attribuibili e depositati presso la banca L.________ SA di Lugano, sebbene formalmente intestati alle società sequestrate, l'assoluzione di lui per intervenuta prescrizione apparendo in quest'ottica irrilevante.  
Di segno opposto la tesi sostenuta dalle società sequestrate qui ricorrenti: a loro giudizio, la sentenza penale del Tribunale ordinario di Milano dell'8 luglio 2014 sarebbe fondamentalmente errata, inficiata da errori e apprezzamenti fattuali insostenibili, e dunque base insufficiente per i sequestri civili postulati. 
Le istanze giudiziarie del Cantone Ticino chinatesi sulla vertenza hanno seguito tesi opposte: mentre il Pretore, dopo aver inizialmente e inaudita altera pars concesso i sequestri richiesti, ha poi in sede d'opposizione seguito la posizione delle sequestrate, annullando la misura, il Tribunale di appello ha invece sposato le tesi delle società sequestranti e conseguentemente ripristinato il sequestro.  
 
2.3. Come spiegato, il sequestro viene concesso se il creditore rende verosimile l'esistenza del credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF).  
Di seguito verrà dapprima analizzata la seconda condizione, ossia la verosimiglianza di una causa di sequestro, nel caso concreto fondata sull'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF
 
2.3.1. Il legame sufficiente del credito con la Svizzera ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF può essere stabilito attraverso vari punti di connessione (sentenza 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.2, in SJ 2013 I pag. 496).  
Vi è verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera segnatamente quando il creditore sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza 5A_501/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 2.3.2) oppure se esiste un criterio di collegamento secondo il diritto internazionale privato che permette di fondare una competenza dei tribunali svizzeri (DTF 124 III 219 consid. 3b/bb) o di applicare il diritto svizzero alla controversia (DTF 123 III 494 consid. 3a; WALTER A. STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3a ed. 2021, n. 90 segg. ad art. 271 LEF). Il giudice del sequestro può riferirsi ai criteri di collegamento previsti dalla LDIP anche se di fatto non entrano in considerazione né la competenza di un'autorità svizzera né l'applicazione del diritto svizzero (sentenza 5A_60/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4.2.2.1, in SJ 2014 I pag. 30); non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati (sentenza 5A_581/2012 cit. consid. 5.2.4). 
Di regola, la sola localizzazione in Svizzera dei beni di cui è chiesto il sequestro non costituisce invece un legame sufficiente ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (sentenze 5A_60/2013 cit. consid. 4.2.2.2; 5A_581/2012 cit. consid. 5.2.1; 5A_222/2012 del 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 in fine). Secondo la dottrina, tale nesso potrebbe tuttavia essere sufficiente nel caso in cui il debitore abbia depositato i beni in Svizzera nell'unico intento di aggravare la situazione del creditore, rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare la sua pretesa (sentenze 5A_60/2013 cit. consid. 4.2.2.2 con rinvii dottrinali; 5A_222/2012 cit. consid. 4.1.2 in fine con rinvii dottrinali; v. in particolare STOFFEL, op. cit., n. 94 ad art. 271 LEF). 
 
2.3.2. La Corte cantonale ha rilevato che in concreto le sequestranti avevano fondato il legame sufficiente con la Svizzera della loro pretesa di risarcimento delle maggiorazioni percepite da J.________ sull'art. 129 cpv. 1 LDIP (relativo ad atti illeciti), sostenendo che il luogo dove quell'appropriazione indebita ha prodotto i suoi effetti è in Svizzera presso la banca L.________ SA di Lugano, dove sono situati i conti sui quali è confluita parte di tali maggiorazioni. Il Tribunale di appello ha però scartato questo legame per il motivo che il risultato dell'appropriazione indebita si è semmai già prodotto con il deposito delle somme sui conti bancari di G.________ Ltd. presso la banca R.________ in Irlanda.  
La Corte cantonale si è poi però chiesta "se il trasferimento del maltolto su un conto bancario in Svizzera non sia da considerare un ulteriore atto illecito, distinto dall'appropriazione indebita". Essa ha osservato che il trasferimento del provento dell'appropriazione indebita da un conto in Irlanda sui conti svizzeri intestati a società off-shore pare infatti verosimilmente configurare un caso di riciclaggio di denaro - che costituisce anche un atto illecito sul piano civile (v. DTF 133 III 323 consid. 5.1) - imputabile al debitore: la pena massima per il reato di appropriazione indebita (5 anni, v. art. 138 n. 1 CP) è infatti superiore alla soglia di tre anni stabilita dai combinati art. 10 cpv. 2 e 305bis n. 1 CP, i fondi sono stati trasferiti verosimilmente a scopo di occultamento ("che il giroconto in questione abbia complicato il recupero del maltolto risulta già dalla procedura in esame, promossa dalle società formalmente intestatarie dei conti sequestrati") e inoltre al momento del trasferimento in Svizzera il reato a monte del riciclaggio non era ancora prescritto (v. DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb). Secondo il Tribunale di appello, il legame sufficiente del credito di risarcimento con la Svizzera è pertanto verosimile, nulla mutando il fatto che le sequestranti abbiano già promosso la causa civile di risarcimento in Italia (di modo che un foro sul territorio elvetico appaia escluso) e che il nesso del credito con la Svizzera sembri più debole di quello con l'Italia. 
 
2.3.3. Le ricorrenti lamentano una violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, rimproverando in particolare al Tribunale di appello di essere "andato oltre il proprio potere d'esame". Esse contestano che l'art. 305bis CP (che "protegge l'amministrazione della giustizia penale nella pretesa di confisca dello Stato" e "riguarda una fattispecie penale priva di [...] parte lesa protetta nel proprio patrimonio") possa giustificare un legame sufficiente con la Svizzera. Esse rilevano inoltre che, per configurare un reato di riciclaggio di denaro ai sensi di tale disposizione, non è ad ogni modo sufficiente il trasferimento di fondi di provenienza illecita verso conti all'estero, ma è necessario che tale trasferimento sia effettuato a scopo di occultamento. Nel caso concreto, a loro dire, "nulla nel fascicolo del procedimento svizzero e italiano consente di concludere che gli indicati trasferimenti dall'Irlanda alla Svizzera, sui conti svizzeri delle ricorrenti, siano stati effettuati a scopo di occultamento" e infatti il Tribunale di appello non avrebbe dettagliato quali sarebbero i fatti che dimostrerebbero che tali trasferimenti avrebbero complicato il recupero del maltolto (il "semplice rinvio alla procedura in esame non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di alcunché").  
 
2.3.4. Secondo le sequestranti, "a partire dalla decisione del Tribunale federale DTF 129 IV 322, la vittima del reato principale, ancorché compiuto all'estero, il cui provento però è stato oggetto di atti di riciclaggio compiuti in Svizzera, dispone di un credito avente un legame sufficiente con la Svizzera" e nel caso concreto "è a giusta ragione [...] che il Tribunale d'appello ha applicato l'art. 305bis CP statuendo che i trasferimenti dei valori patrimoniali presso i conti L.________ SA avevano quale scopo l'occultamento degli stessi".  
 
2.3.5. Fermo restando che la sola presenza in Svizzera dei beni di cui è chiesto il sequestro non basta a costituire un legame sufficiente ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, alla luce della DTF 129 IV 322 consid. 2 (v. anche DTF 146 IV 211 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1) non si può escludere che un riciclaggio di denaro commesso in Svizzera possa costituire un atto illecito ai sensi degli art. 41 segg. CO e, pertanto, che il credito della persona danneggiata possa avere un suddetto legame con la Svizzera in virtù dei criteri di collegamento degli art. 129 segg. LDIP (sul tema v. PATOCCHI/LEMBO, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - Quelques observations, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pag. 402; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 73 ad art. 271 LEF).  
Se è vero che la nozione di "legame sufficiente" del credito con la Svizzera va esaminata sotto il profilo della sola verosimiglianza (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1) e non va interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a), tale legame va nondimeno determinato secondo le regole del diritto esecutivo, le quali prevedono che la causa di sequestro va resa verosimile dal creditore (v. art. 272 cpv. 1 LEF). Quest'ultimo deve allegare i fatti costitutivi della causa di sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (v. GILLIÉRON, op. cit., n. 11, 25 e 35 ad art. 272 LEF).  
Incombe quindi al creditore che desidera fondare il legame sufficiente della sua pretesa con la Svizzera su un riciclaggio di denaro (quale atto illecito) di rendere verosimili le circostanze che realizzano i presupposti dell'art. 305bis CP. Il reato di riciclaggio di denaro presuppone in particolare che l'atto sia suscettibile di vanificare la confisca di valori patrimoniali (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; sentenza 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Se il reato a monte è stato perpetrato all'estero, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone inoltre che l'infrazione a monte non fosse prescritta quando è stato compiuto il presunto riciclaggio (DTF 145 IV 335 consid. 3.3; 126 IV 255 consid. 3b/bb; sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 4.1.1) e che i valori patrimoniali possano essere confiscati - se non sulla base di un'autonoma pretesa confiscatoria svizzera - secondo il diritto estero in vigore al momento della commissione dei presunti atti riciclatori (DTF 145 IV 335 consid. 4.4).  
Nel caso concreto, dopo aver scartato il legame sufficiente con la Svizzera fatto valere dalle sequestranti (che, come emerge dalla sentenza cantonale, si erano in sostanza fondate sull'atto illecito dell'appropriazione indebita), non spettava perciò alla Corte cantonale cercare l'esistenza di un altro legame sufficiente e dei fatti che lo rendessero verosimile. Più precisamente, in assenza di un'apposita allegazione delle creditrici, la Corte cantonale non poteva esaminare "d'ufficio" la verosimiglianza di un caso di riciclaggio di denaro ("un ulteriore atto illecito") e, in tale ambito, del presupposto dell'intento del debitore di rendere più difficile l'accesso ai suoi valori patrimoniali (ciò che peraltro non appare supportato da elementi concreti). Ritenendo verosimile che il credito di risarcimento delle sequestranti avesse un legame sufficiente con la Svizzera, il Tribunale di appello è "andato oltre il proprio potere d'esame" ed è quindi incorso in una violazione del divieto dell'arbitrio. La censura ricorsuale merita pertanto accoglimento. 
Data l'assenza di una delle tre condizioni cumulative stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (v. art. 272 cpv. 1 LEF), non occorre esaminare le due ulteriori condizioni (verosimiglianza dell'esistenza del credito e dell'appartenenza al debitore dei beni sequestrati). Come già deciso dal Pretore nel suo giudizio 31 ottobre 2017, l'opposizione al sequestro presentata dalle ricorrenti va accolta e il sequestro annullato. 
 
3.  
 
3.1. Secondo l'art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.  
 
3.2. Nel caso concreto, la Corte cantonale ha revocato la garanzia di fr. 10 milioni concessa alle qui ricorrenti dal Pretore, rilevando che esse non avevano specificato né reso verosimile l'esistenza e l'entità del danno che deriverebbe loro dal sequestro. La Corte cantonale ha ad ogni modo precisato che di regola il sequestro di un conto bancario non arreca in sé pregiudizio alla parte sequestrata, a meno che essa renda verosimile che la mancata disponibilità del conto è all'origine di una perdita effettiva (ad esempio per la necessità di accendere un mutuo o per l'impossibilità di tacitare crediti fruttiferi) oppure di un mancato guadagno (ad esempio per l'impossibilità di effettuare un investimento con un rendimento superiore a quello generato dal conto sequestrato).  
 
3.3. Le ricorrenti sostengono che la revoca della garanzia giusta l'art. 273 LEF da parte del Tribunale di appello sarebbe arbitraria e contraria al loro diritto di essere sentite già solo per il motivo che esso avrebbe dovuto "esprimersi sull'importo della garanzia tenuto conto perlomeno dei costi connessi alla procedura di opposizione al sequestro e delle spese che potrebbero essere tenute a sopportare nell'ambito della procedura di convalida del sequestro" (con rinvio alla sentenza 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2).  
 
3.4. Occorre rilevare che nella loro replica 9 agosto 2021 le ricorrenti non sembrano più riproporre la conclusione tendente al mantenimento della garanzia a norma dell'art. 273 LEF, ma soltanto quella tendente all'accoglimento della loro opposizione al sequestro. La questione a sapere se esse abbiano ridotto le loro proposte di giudizio può tuttavia essere lasciata inevasa, dato che la censura ricorsuale risulta ad ogni modo inammissibile per il motivo che non rispetta il principio dell'esaurimento materiale delle vie ricorsuali cantonali. È infatti possibile ricorrere solo contro le decisioni di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), il che significa che i rimedi giuridici cantonali non devono essere stati utilizzati solo formalmente, ma per quanto possibile anche esauriti materialmente (v. DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1; sentenza 5A_554/2021 dell'11 maggio 2022 consid. 2.3). Ora, nel caso concreto, le ricorrenti avrebbero potuto far valere l'argomento dei costi di procedura già dinanzi al Tribunale di appello, nelle loro osservazioni al reclamo, ciò che non risulta avvenuto.  
 
4.  
 
4.1. Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile merita parziale accoglimento. La sentenza cantonale va riformata per quanto concerne l'opposizione al sequestro presentata dalle ricorrenti, la quale è accolta. Di conseguenza, il sequestro decretato in data 13 giugno 2016 è annullato. Per il resto, il ricorso è inammissibile.  
La causa è rinviata al Tribunale di appello per una nuova ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza (v. art. 67 e 68 cpv. 5 LTF). 
 
4.2. Dato l'esito del ricorso, le spese giudiziarie (v. art. 66 cpv. 1 LTF) vanno poste a carico delle ricorrenti (soccombenti per quanto concerne la garanzia dell'art. 273 LEF pari a fr. 10 milioni) e delle opponenti (soccombenti per quanto concerne il sequestro pari a fr. 142 milioni) nella misura della loro soccombenza. Le opponenti sono inoltre tenute a versare ripetibili ridotte alle ricorrenti (v. art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è riformata per quanto concerne l'opposizione al sequestro presentata dalle società sequestrate, la quale è accolta; il sequestro n. 2217149 decretato il 13 giugno 2016 è quindi annullato. Per il resto, il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
L'incarto è rinviato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per una nuova ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima e seconda istanza. 
 
3.  
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 200'000.--, sono poste a carico delle opponenti nella misura di fr. 187'000.-- e a carico delle ricorrenti nella misura di fr. 13'000.--. 
 
4.  
Le opponenti verseranno alle ricorrenti la somma di fr. 200'000.-- a titolo di ripetibili ridotte per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 luglio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini