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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_459/2018  
 
 
Sentenza del 27 giugno 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________AG, 
patrocinata dall'avv Patrick Bianco, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA in liquidazione, 
rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti di Lugano, 6962 Viganello, 
opponente, 
 
Ufficio dei fallimenti di Lugano, 6962 Viganello. 
 
Oggetto 
pubblicazione della vendita a trattative private, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.39). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 12 dicembre 2017 la Pretura del Distretto di Lugano ha decretato il fallimento di B.________SA. Con pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del 19 dicembre 2017 l'Ufficio dei fallimenti di Lugano (UF) ha informato i creditori che il fallimento sarebbe stato liquidato secondo la procedura ordinaria e che la prima assemblea dei creditori si sarebbe svolta il 4 gennaio 2018, ha fissato al 19 gennaio 2018 il termine per insinuare i crediti e ha reso noto che, qualora la prima assemblea non potesse costituirsi legalmente e la maggioranza dei creditori conosciuti non si fosse opposta entro i successivi 10 giorni, si sarebbe ritenuto autorizzato a procedere immediatamente alla realizzazione della flotta aerea con la clausola d'urgenza dell'art. 243 cpv. 2 LEF. La prima assemblea dei creditori non ha potuto essere validamente costituita, essendo presenti o rappresentati soltanto 123 creditori su 780 noti. 
Con pubblicazione apparsa sul FUSC del 24 aprile 2018 l'UF ha comunicato di aver ricevuto un'offerta di USD 16'500'000.-- per l'acquisto dei sei aerei inventariati nel fallimento, ha dato la possibilità ai creditori e ad eventuali terzi interessati di formulare offerte superiori (v. art. 256 cpv. 3 LEF) da fargli pervenire entro il termine improrogabile del 4 maggio 2018, ha indicato che tra gli eventuali offerenti sarebbe stata indetta il 9 maggio 2018 una licitazione privata, avvertendo che se entro il termine fissato non fossero pervenute nuove offerte gli aerei sarebbero stati aggiudicati per USD 16'500'000.--. 
Mediante ricorso 3 maggio 2018 A.________AG (che in precedenza aveva manifestato il suo interesse all'acquisto di beni della massa fallimentare, segnatamente di aerei) ha chiesto in via principale l'annullamento della pubblicazione 24 aprile 2018, dell'offerta di USD 16'500'000.--, della proposta di formulare offerte superiori e dell'eventuale asta del 9 maggio 2018. In via subordinata ha postulato la retrocessione dell'incarto all'UF affinché differisca la vendita fino alla seconda assemblea dei creditori, rispettivamente affinché chieda l'autorizzazione all'autorità di vigilanza per la vendita d'urgenza degli aerei qualora vi fossero contestazioni in merito all'elenco oneri. In via ancora più subordinata ha chiesto la retrocessione dell'incarto all'UF affinché vengano definiti esattamente gli aerei (con i loro accessori) e l'ubicazione degli stessi e chiariti i diritti di pegno e di ritenzione sui medesimi. 
Con sentenza 11 maggio 2018 (15.2018.39) la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il predetto ricorso nella misura della sua ammissibilità. Riconoscendo alla ricorrente, terza estranea alla procedura esecutiva, la legittimazione ricorsuale ex art. 17 LEF praticamente nella sola misura in cui sollevava la nullità del provvedimento dell'UF, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che la descrizione dei beni da realizzare soddisfaceva le esigenze di individualizzazione, per cui la decisione di procedere ad una vendita a trattative private non era nulla (v. DTF 131 IIl 237 consid. 2.1). Quanto alle altre censure, in sostanza la Corte cantonale ha negato alla ricorrente la legittimazione ricorsuale a presentarle o le ha in ogni modo ritenute insufficientemente motivate. 
 
2.   
Mediante ricorso in materia civile 25 maggio 2018, A.________AG ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale. 
 
Invitati ad esprimersi sull'istanza di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari contenuta nel ricorso, l'UF ne ha proposto la reiezione, mentre l'autorità di vigilanza si è rimessa al giudizio del Tribunale federale. Non sono invece state chieste determinazioni nel merito. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere, fra l'altro, le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). Esso ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF). In linea di principio la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2).  
Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile qualora il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire esso stesso nel merito. Incombe alla parte ricorrente dimostrare questo presupposto, a meno che esso non emerga senz'altro dalla decisione impugnata (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 e 3.2). 
 
3.2. Nel gravame all'esame la ricorrente ha postulato in via principale l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza ed in via subordinata l'annullamento di tale giudizio con il rinvio della causa all'istanza inferiore per nuova decisione ai sensi dei considerandi.  
 
Contrariamente a quanto dettagliatamente fatto dinanzi all'autorità di vigilanza (v. supra consid. 1), la ricorrente non ha formulato alcuna conclusione riformatoria. Nemmeno prendendo in considerazione la motivazione del rimedio è possibile determinare cosa voglia ottenere nel merito: la ricorrente lamenta in sostanza di essere stata privata della "possibilità di formulare un'offerta concreta per l'acquisto dei beni appartenenti alla massa fallimentare", ma non è dato di capire in che modo esattamente vorrebbe vi sia posto rimedio, anche alla luce del fatto che essa non ha impugnato la sentenza 11 maggio 2018 (15.2018.40) - il cui dispositivo è stato pubblicato sul FUSC e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del 18 maggio 2018 - con la quale l'autorità di vigilanza ha ormai autorizzato l'UF a realizzare immediatamente i sei aerei (v. art. 128 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF; RS 281.42]) firmando l'atto di vendita a trattative private con l'unico offerente. 
Considerato infine che la ricorrente non spiega perché il presupposto per eccezionalmente ammettere le sue conclusioni cassatorie sarebbe realizzato e che ciò non emerge senz'altro neanche dalla querelata sentenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 
 
4.   
In tali condizioni non occorre esaminare se la ricorrente sia legittimata ad interporre ricorso al Tribunale federale ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LTF (v. MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 aed. 2010, n. 42 e 44 ad art. 19 LEF; v. anche sentenza 5A_736/2015 del 14 gennaio 2016 consid. 1.2), questione sulla quale essa si pronuncia peraltro a malapena.  
 
5.   
Con l'evasione del gravame, l'istanza di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 27 giugno 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini