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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 208/00 
H 209/00 
 
Sentenza del 28 aprile 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
 
P.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Arnold, Contrada di Sassello 2, 6901 Lugano, H 208/00 
 
 
M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Antonio Monti, Via Trevano 2, 6904 Lugano, H 209/00 
 
contro 
 
Cassa di compensazione della Società svizzera degli impresari-costruttori, Viale Portone 4, 6501 Bellinzona, opponente, rappresentata dall'avv. Rossano Bervini, Via S. Damiano 9, 6850 Mendrisio, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 5 aprile 2000) 
 
Fatti: 
A. 
La A.________SA di L.________, costituita nel 1962, è stata dichiarata fallita il 17 febbraio 1998. Il consiglio di amministrazione era composto di D.________, presidente con firma individuale dal 25 marzo 1991 al fallimento, dopo essere stato dall'ottobre 1988 direttore, pure con firma individuale, di M.________, membro con firma collettiva a due dal 3 giugno 1991 al 6 maggio 1996, pur avendo dimissionato il 4 aprile 1996, nonché di C.________ e P.________, entrambi membri con firma collettiva a due dal 23 giugno 1993, rispettivamente dal 20 settembre 1996, fino alla dichiarazione di decozione della società. 
 
Con distinte decisioni del 19 giugno 1998, la Cassa di compensazione della Società svizzera degli impresari-costruttori, constatato di aver subito un danno di fr. 398'741.15 a causa del mancato pagamento dei contributi sociali da parte della fallita per il periodo dal 1994 al 1997, ne ha preteso il risarcimento, in via solidale, da D.________ e C.________ per l'intero importo, da P.________ per fr. 109'092.40 e da M.________ per fr. 251'064.10. 
B. 
A seguito dell'opposizione interposta dagli interessati, in data 5 agosto 1998 la Cassa ha promosso azione contro di loro al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al risarcimento degli importi pretesi in sede di procedura amministrativa. Il 6 dicembre 1999 l'attrice ha ridotto la pretesa nei confronti di M.________ a fr. 231'518.95. 
 
Congiunte le procedure, con giudizio 5 aprile 2000 la Corte cantonale ha accolto le petizioni e condannato i convenuti al risarcimento degli importi chiesti, con vincolo di solidarietà. Essa ha in sostanza negato loro i presupposti addotti quali motivi di discolpa, ritenendoli responsabili della violazione dei doveri di diligenza che incombono agli amministratori di una società anonima, avuto riguardo al fatto che la fallita da anni era in serie difficoltà finanziarie. 
C. 
Contro il giudizio cantonale P.________, assistito dall'avv. Stefano Arnold, interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo postulando, in via principale, l'annullamento del giudizio di condanna e il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria di primo grado per complemento d'istruttoria e, in via subordinata, il semplice annullamento della pronunzia impugnata. 
 
La Cassa propone la reiezione del ricorso di diritto amministrativo. Per contro D.________, patrocinato dall'avv. Rossano Pinna, condividendo il gravame dell'interessato, osserva di non aver operato con negligenza, atteso che se la Cassa fosse stata più diligente avrebbe potuto ridurre il danno. M.________ propone a sua volta l'accoglimento parziale del ricorso, mentre C.________ rinuncia a determinarsi. 
D. 
Pure M.________, patrocinato dall'avv. Antonio Monti, inoltra ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo, in ordine, lo stralcio delle osservazioni 21 ottobre 1998 della Cassa davanti al giudice di prime cure e nel merito l'annullamento dei giudizio cantonale. 
 
Nel frattempo, con atto 21 giugno 2000, il Presidente della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha trasmesso per competenza al Tribunale federale delle assicurazioni il ricorso di diritto pubblico 30 maggio 2000, che l'insorgente aveva parallelamente inoltrato alla Corte di Losanna. 
 
La Cassa propone la reiezione dei ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico. D.________ invece si riconferma nelle osservazioni presentate al ricorso di P.________, mentre quest'ultimo e C.________ rinunciano a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha modificato numerose disposizioni legali in materia d'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Ciò nonostante, il caso di specie è disciplinato dalle disposizioni della LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2002, avuto riguardo al principio secondo cui le regole applicabili sono quelle in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente determinanti (DTF 127 V 467 consid. 1). 
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni valuta inoltre la legalità delle decisioni impugnate, in linea di principio, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 121 V 366 consid. 1b) 
2. 
I ricorsi di P.________ e M.________ concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.). 
3. 
3.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3.2 Oggetto della controversia è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui concernono danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, i ricorsi di diritto amministrativo sono quindi irricevibili. 
4. 
M.________ ha presentato, oltre al gravame di diritto amministrativo, anche un ricorso di diritto pubblico, con il quale censura in sostanza l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati dal Tribunale cantonale, avvenuti a suo avviso in violazione del diritto di essere sentito garantito costituzionalmente. 
 
Ora, l'art. 104 lett. a OG dispone che con il ricorso di diritto amministrativo il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, quindi anche dei diritti costituzionali e in particolare di quelli tutelati dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 121 V 288 consid. 3 e sentenze ivi citate riferite all'art. 4 vCost.). 
 
In via giurisprudenziale il Tribunale federale ha riconosciuto che il ricorso di diritto amministrativo può assumere funzione di ricorso di diritto pubblico quando è proposto contro violazioni di diritto costituzionale commesse dall'autorità cantonale in materie sottoposte al controllo giurisdizionale dell'autorità federale agente quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3). È quindi nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo che deve essere esaminata la denunciata violazione dei diritti costituzionali (DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia 358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73 consid. 1a, 104 Ib 120 seg.; Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, pag. 122 n. 212; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, pag. 908 seg.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 92 segg. e 235). 
 
Nella fattispecie, oggetto del contendere è l'applicazione dell'art. 52 LAVS e, quindi, un tema di diritto federale. Di conseguenza, in ossequio ai principi esposti e a quello della sussidiarietà assoluta (cfr. l'art. 84 cpv. 2 OG), il ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile, la pretesa violazione potendo in effetti essere sottoposta a questa Corte mediante ricorso di diritto amministrativo. 
5. 
L'inammissibilità del ricorso di diritto pubblico nel caso di specie rende priva d'oggetto la domanda volta ad ottenere l'effetto sospensivo in tale ambito, a prescindere dalla sua inutilità già per il fatto che "ope legis" il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che obbliga a una prestazione pecuniaria ha effetto sospensivo (art. 111 cpv. 1 OG). 
6. 
M.________ contesta il giudizio cantonale, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine formale. Occorre quindi procedere, preliminarmente, all'esame degli aspetti formali censurati dal ricorrente. 
6.1 Egli eccepisce innanzitutto la perenzione della pretesa risarcitoria, sostenendo che i primi attestati di carenza di beni sono stati rilasciati nei confronti della A.________SA durante il mese di novembre 1995, ossia ben due anni e mezzo prima della decisione risarcitoria, motivo per cui se la Cassa si fosse attivata sollecitamente presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti si sarebbe potuta rendere conto che la società già a quell'epoca si trovava in una situazione di insolvibilità, tanto più che dal 1994 la stessa amministrazione aveva più volte espresso al consiglio di amministrazione la propria preoccupazione per l'ammontare dell'importo scoperto. 
 
Orbene, come già ricordato dalla Corte cantonale, per l'art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto di richiedere il risarcimento di un danno si prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso. Questo termine, contrariamente alla lettera del disposto, è di perenzione, la quale, come tale, deve essere accertata d'ufficio (DTF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b). La cassa è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b). Nell'ipotesi di un fallimento, questo momento non coincide necessariamente con quello in cui la cassa ha conoscenza del riparto finale o le è rilasciato un attestato di carenza di beni; secondo la giurisprudenza il creditore che intende domandare il risarcimento di una perdita subita in un fallimento o in un concordato con abbandono dell'attivo è sufficientemente a conoscenza del pregiudizio, di regola, quando è depositata la graduatoria: a quel momento il creditore conosce, o può conoscere, l'importo dell'inventario, la propria collocazione nella graduatoria, nonché il dividendo prevedibile (DTF 126 V 444 consid. 3a, 121 III 388 consid. 3b, 119 V 92 consid. 3). 
 
Come rileva M.________, è vero che il 20 novembre 1995 è stato rilasciato un primo attestato di carenza di beni nei confronti della A.________SA, ma a favore di altro creditore, più precisamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni, e non della Cassa. Dagli atti si evince che è solo in data 17 novembre 1997 che quest'ultima ha ricevuto 22 attestati di carenza di beni emessi dall'Ufficio esecuzione di L.________ il precedente 13 novembre a conclusione delle corrispondenti esecuzioni in via di pignoramento, così come imposto dall'art. 43 n. 1 LEF trattandosi di pretese fondate sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 all'art. 43 LEF; Acocella, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 1 segg. all'art. 43; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 5 all'art. 43 LEF). 
 
Ora, nel caso di specie, è escluso che alla Cassa possa derivare pregiudizio dal fatto che il 20 novembre 1995 sia stato emesso un attestato di carenza di beni a favore di un altro creditore, non avendo essa avuto motivo di esercitare il diritto di consultazione giusta l'art. 8a cpv. 1 LEF, richiedendo all'Ufficio d'esecuzione informazioni sulla fallita, ritenuto che malgrado avesse dovuto sollecitare alla società il pagamento dei contributi, la stessa aveva comunque provveduto nel periodo dal 1992 al 1996 al versamento di un importo complessivo di fr. 416'257.75. È di tutta evidenza che la Cassa poteva ritenere che, benché vi fossero continui ritardi nel pagamento, non esistessero rischi concreti di perdite finanziarie, avendo avuto luogo versamenti nel 1992 per fr. 41'994.30, nel 1993 per fr. 65'584.40, nel 1994 per fr. 180'590.70 e nel 1996 per fr. 128'088.35, tenuto altresì conto che vi era anche sostanza immobiliare disponibile. Dall'ultimo atto di pignoramento allestito l'8 settembre 1995, spedito il 25 settembre 1995 e pervenuto alla Cassa il giorno seguente, risulta infatti che vi erano ancora due beni immobili stimati dall'organo d'esecuzione forzata in fr. 550'000.-, rispettivamente fr. 300'000.-, gravati da cartelle ipotecarie per fr. 440'000.-, rispettivamente fr. 240'000.-, con un'eccedenza attiva di complessivi fr. 170'000.- da cui era lecito inferire che il pagamento sarebbe comunque avvenuto. 
 
È solo il 17 novembre 1997, al momento della ricezione contemporanea di 22 attestati di carenza di beni, che la Cassa ha saputo che avrebbe potuto subire un danno nel senso dell'art. 52 LAVS (v. DTF 113 V 258 consid. 3c costantemente confermata in seguito). Ne consegue che il termine di perenzione di un anno previsto dall'art. 82 cpv. 1 OAVS ha iniziato a decorrere a partire da tale data: le decisioni 19 giugno 1998 della Cassa sono pertanto tempestive 
6.2 M.________ contesta poi il giudizio cantonale nella misura in cui ha preso in considerazione le osservazioni 21 ottobre 1998 della Cassa, in quanto è dell'avviso che le stesse siano tardive, non essendo a conoscenza di un'eventuale concessione di proroga da parte del Tribunale di primo grado. 
 
Ora, dalla documentazione agli atti risulta che in data 28 settembre 1998 la Cassa, facendo riferimento all'ordinanza 23 settembre 1998 dell'autorità giudiziaria, ha postulato a quest'ultima la concessione di una proroga di 20 giorni per presentare eventuali mezzi di prova, richiesta accordata tacitamente dal primo giudice. L'amministrazione doveva pertanto presentare le osservazioni entro il 23 ottobre 1998, ritenuto che i venti giorni richiesti vanno aggiunti ai 10 concessi con ordinanza 23 settembre 1998. Ne deriva la tempestività delle osservazioni in questione. 
 
In via abbondanziale si rileva che, a prescindere dal tenore delle osservazioni 21 ottobre 1998, che in buona sostanza si richiamano a quanto già asserito dalla Cassa nella petizione 5 agosto 1998, il patrocinatore dell'interessato è malvenuto a chiederne lo stralcio, perché agli atti risulta che il Tribunale cantonale il 26 ottobre 1998, a seguito dello scritto 23 ottobre dell'avv. Monti, ha contattato telefonicamente lo studio legale concedendogli dieci giorni per inoltrare un'eventuale risposta alle osservazioni. Siffatto atto di duplica non ha però avuto luogo, l'interessato avendo tacitamente rinunciato a determinarsi. 
6.3 M.________ lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito perché la Corte cantonale ha omesso di assumere, benché ritualmente notificati, i mezzi di prova giuridicamente rilevanti - quali l'audizione di testi, il richiamo dell'incarto penale nonché di quello relativo al fallimento della società - che gli avrebbero consentito di dimostrare l'assenza di una sua responsabilità, ritenuto che il fallimento della A.________SA era in sostanza riconducibile al mancato pagamento d'un importo di ca. fr. 3'700'000.- da parte di alcuni debitori, determinando in tal modo uno stato di grave illiquidità alla società. I mezzi di prova richiesti sarebbero dovuti servire anche a dimostrare che D.________, senza avvisare gli altri membri del consiglio di amministrazione, aveva sospeso i versamenti dei contributi paritetici alla Cassa. 
 
Orbene, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b). 
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, op. cit., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d) 
 
Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 15 consid. 3a, 124 IV 88 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a, 121 I 114 consid. 3a). 
6.3.1 In merito all'audizione dei testi (ossia gli altri membri del consiglio di amministrazione nonché B.________ e S.________, entrambi dipendenti della società) indicati nella risposta alla petizione, va osservato che se da un lato è vero che il ricorrente ha chiesto in sede cantonale l'assunzione di tali mezzi di prova al fine di chiarire la sua posizione e la sua totale estraneità nella conduzione della fallita nonché di dimostrare che D.________ - direttore, presidente del consiglio di amministrazione e azionista della A.________SA - ne era il dominus, dall'altro va ricordato che non occorre far capo all'audizione di testi per accertare un elemento irrilevante ai fini del giudizio. Sapere infatti se era stato D.________ a gestire e a dirigere la società, circostanza peraltro da lui ammessa in sede penale quando aveva dichiarato di assumere personalmente tutte le responsabilità derivanti dal mancato versamento dei contributi sociali dedotti dai salari dei dipendenti della ditta, e sapere che il qui ricorrente non era stato in grado - a suo dire - di farsi dare i bilanci della società a nulla gli giova, ritenuto che i doveri e le incombenze di un membro del consiglio di amministrazione di una società anonima, con alle dipendenze un centinaio di operai, sono quelli stabiliti dalla legge che, come tali, non sono suscettibili di deroghe. 
 
Nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, ne deve trarre la sola conclusione possibile, cioè inoltrare immediatamente le sue dimissioni. Ciò vale tanto più se si tien conto che in concreto M.________, persona sicuramente non sprovveduta in ambito amministrativo-commerciale in quanto attiva quale agente generale della X._________ e membro anche di altre società di D.________, quali la E.________ SA, la K.________SA e la V.________ SA, sapeva o doveva sapere che quest'ultimo era stato costretto, con pronuncia pretorile 19 aprile 1995, a convocare l'assemblea generale ordinaria della A.________SA entro il 30 giugno seguente. Egli non avrebbe pertanto dovuto attendere ancora un anno prima di dimettersi. 
 
Ne consegue che nel caso di specie la Corte cantonale si è correttamente determinata nell'ambito dell'apprezzamento anticipato delle prove. 
6.3.2 Quanto all'acquisizione degli incarti penali ed esecutivi, giova rammentare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione copiosa, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi formulate. 
 
Il ricorrente doveva, quale membro del consiglio di amministrazione, procedere dal profilo processuale in modo selettivo e mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto. L'asserita violazione del diritto di essere sentito non può pertanto essere fondata sul fatto che il primo giudice non abbia dato seguito alla domanda generica di edizione dell'intero incarto penale e d'esecuzione forzata dal momento che il ricorrente ha disatteso l'obbligo a lui incombente di procurarsi tale materiale probatorio e nemmeno ha indicato gli atti specifici da assumere nell'eventualità che già non gli fosse possibile presentarli direttamente, come sarebbe stato il caso ad esempio per gli incarti esecutivi dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF
Si ricorda pure che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a). 
 
Ne consegue che non sussiste in concreto alcuna violazione del diritto di essere sentito da parte della precedente istanza. 
7. 
Nel merito, si tratta ora di esaminare se M.________ sia da considerare responsabile giusta l'art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali. 
7.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, anche gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4). 
 
Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
7.2 L'insorgente contesta le conclusioni del Tribunale cantonale e invoca tutta una serie di motivi che, comunque, non concretizzano qualsivoglia giustificazione o discolpa atta a scagionarlo delle proprie responsabilità nel senso della giurisprudenza. In particolare egli sostiene di essere entrato a far parte del consiglio di amministrazione della A.________SA esclusivamente a titolo onorifico e senza percepire alcuna indennità, che inoltre D.________ gli avrebbe garantito che non sarebbe mai incorso in nessun tipo di responsabilità e che, infine, era quest'ultimo ad occuparsi - assieme alla propria famiglia - della gestione materiale della società, ritenuto che inizialmente ne era l'azionista di riferimento e in seguito l'azionista assoluto, per cui godeva di potere decisionale autonomo. Il ricorrente precisa poi di non aver mai esercitato nessuna mansione effettiva in seno alla società, né avrebbe d'altronde potuto farlo perché, oltre a non poter personalmente interagire con la Banca al fine di ordinare il versamento dei contributi senza l'ausilio di un altro membro del consiglio di amministrazione, si scoprì che la A.________SA era totalmente sprovvista di liquidità. Egli assevera pure di aver chiesto a D.________, in ripetute occasioni, informazioni sull'andamento della società nonché la possibilità di visionare i bilanci e i rendiconti, ricevendo però risposte evasive dall'interessato che egli ha ritenuto comunque plausibili e non preoccupanti dal momento che conosceva personalmente D.________ quale persona di integra moralità ed onestà. Conclude asserendo che, venuto a conoscenza del mancato pagamento dei contributi paritetici, ha subito sollecitato D.________ affinché vi provvedesse. Resosi conto della reale situazione finanziaria della società, il 4 aprile 1996 avrebbe immediatamente dato le dimissioni dal consiglio di amministrazione. 
7.2.1 M.________ ha dimostrato di non avere corretta nozione dell'azione di responsabilità giusta l'art. 52 LAVS, atteso che in sostanza si limita a sviluppare argomentazioni speciose, del tutto ininfluenti in questa sede, misconoscendo la natura dell'istituto e i doveri che incombono ad un membro del consiglio di amministrazione di una società anonima nell'ambito del prelievo e del versamento dei contributi alle assicurazioni sociali, tanto più che la ditta aveva alle sue dipendenze oltre 100 persone. 
 
L'interessato incentra il suo ragionamento sul ruolo dominante svolto da D.________ asserendo che quest'ultimo gli avrebbe scientemente e volontariamente sottaciuto la reale situazione finanziaria e debitoria della società, facendo leva sul rapporto d'amicizia esistente fra di loro e impedendogli di effettuare i dettagliati controlli. L'argomento di aver richiesto i bilanci e i rendiconti e di aver sollecitato D.________ a pagare i contributi sociali scoperti non giova ad M.________. Accettando a partire dal 3 giugno 1991 il mandato di membro del consiglio di amministrazione della A.________SA, egli si è assunto anche gli oneri connessi a tale funzione. Non va dimenticato che il ricorrente faceva pure parte di altre società di D.________ e che dunque, se solo avesse fatto uso della diligenza che incombe a chi svolge funzioni societarie ancorché meramente formali, poteva o doveva sapere almeno a partire dall'aprile 1995 - quando per decisione pretorile venne fatto ordine al consiglio d'amministrazione della A.________SA di convocare entro la fine del mese di giugno l'assemblea generale degli azionisti e di depositare presso la sede della società 20 giorni prima di questa data i rapporti di gestione e le relazioni dei revisori per gli esercizi 1992, 93 e 94 - che le società di D.________ avevano o potevano avere qualche difficoltà finanziaria, atteso che quest'ultimo non convocava mai le assemblee generali delle diverse società. L'essersi fidato di risposte rassicuranti da parte del deus ex machina della A.________SA, senza esigere da questi di poter vedere e controllare la gestione contabile della ditta, significa che di fatto egli si era totalmente disinteressato della società, omettendo pertanto di vigilare sull'operato di D.________ - così come richiesto ad un membro del consiglio d'amministrazione di una società anonima - malgrado i segnali negativi che gli erano pervenuti in merito al comportamento di quest'ultimo e nonostante fosse a tutti noto che negli anni novanta il settore edilizio nel Cantone Ticino era fortemente in crisi. 
 
Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito quali sono gli obblighi del consigliere di amministrazione di una società anonima che non si occupa della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV n. 15 pag. 51 seg.). Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta della persona cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b). 
 
Attendere fino all'aprile 1996 prima di inoltrare le dimissioni - benché ad M.________ fosse impossibile controllare, a suo dire, la gestione della società - è costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento delle mansioni societarie. In sostanza, il disinteresse e l'inattività dell'interessato, che ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di membro del consiglio di amministrazione e che non può d'altra parte prevalersi della propria ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88), ne determina la responsabilità secondo l'art. 52 LAVS
7.2.2 A nulla sussidia in quest'ottica lo scritto 10 settembre 1998 di D.________ al ricorrente in cui dichiara di liberarlo da qualsiasi responsabilità. Tale dichiarazione è ininfluente ai fini del presente giudizio in quanto riguarda unicamente il rapporto interno tra gli interessati e non già quello esterno degli organi societari nei confronti della Cassa. Nella relazione tra gli organi societari e la Cassa tale espressione di volontà costituisce "res inter alios acta" e non produce alcun effetto liberatorio sul rapporto esterno di M.________. 
7.3 Infine quest'ultimo chiede di ridurre il risarcimento danni proporzionalmente alla colpa della Cassa, almeno nella misura del 90%, precisando che il residuo 10% non vale come ammissione di colpa o riconoscimento di debito. Sostiene che se la Cassa avesse reagito immediatamente, domandando il fallimento prima dell'entrata in vigore della revisione della LEF, sarebbe stata collocata in seconda classe e avrebbe recuperato almeno una parte del credito. Precisa e contesta il danno subito dall'amministrazione perché, non essendo definitivo, esso non potrebbe essere quantificato. 
 
Come ha già avuto modo di osservare questa Corte in una recente sentenza (DTF 122 V 186 segg.), l'obbligo di risarcire il danno giusta l'art. 52 LAVS può essere ridotto (in applicazione analogica dell'art. 4 LResp, rispettivamente dell'art. 44 cpv. 1 CO) qualora e nella misura in cui causa adeguata del danno o del suo aggravamento sia stata una grave violazione del dovere di diligenza da parte dell'amministrazione. 
 
Ora, alla Cassa non può in concreto certo essere imputata una grave violazione dei propri doveri di diligenza. Al contrario, dalla copiosa documentazione agli atti risulta che la stessa, per tutelare i suoi interessi, a partire dal 1992 è stata costretta a far emettere precetti esecutivi per poter incassare i contributi assicurativi, che dal novembre 1993 all'ottobre 1997 ha sporto denunce penali nei confronti del consiglio di amministrazione per sottrazione dei contributi sociali e che nell'aprile 1994, febbraio 1995 e aprile 1996 aveva espresso ai responsabili della A.________SA la sua preoccupazione per l'importo scoperto. Va pure evidenziato che dalla documentazione emerge come in virtù dei pregressi atti giuridici la fallita abbia versato alla Cassa nel 1992 fr. 41'994.30, nel 1993 fr. 65'584.40, nel 1994 fr. 180'590.70 e nel 1996 fr. 128'088.35, per un importo complessivo di fr. 416'257.75, e che pertanto la stessa amministrazione poteva legittimamente ritenere che, nonostante qualche problema di liquidità, la A.________SA, impresa di costruzioni di non indifferente importanza a livello cantonale, avendo alle sue dipendenze oltre cento persone, sarebbe stata in grado di far fronte agli oneri contributivi. A questa conclusione si giunge poi anche sulla base della tesi del ricorrente secondo cui il fallimento della A.________SA era in sostanza riconducibile al mancato pagamento da parte di alcuni debitori di un importo complessivo di ca. fr. 3'700'000.-, che ne avrebbe determinato una situazione finanziaria di grave illiquidità. 
 
Ne consegue che non vi è spazio per operare qualsivoglia decurtazione dell'importo da risarcire alla Cassa. 
8. 
P.________, altro membro del consiglio di amministrazione della A.________SA, ha pure presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, contestando il giudizio cantonale che lo ha ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa - limitatamente a fr. 109'092.40 e in solido con D.________, M.________ e C.________ - a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici per il periodo dal 1994 al 1997. Egli chiede, in via principale, l'annullamento della pronuncia cantonale con conseguente rinvio dell'incarto per complemento istruttorio e, in via subordinata, il semplice annullamento del citato giudizio. 
 
A sostegno della sua richiesta, P.________ asserisce che vi sarebbe stata una violazione del diritto di essere sentito, in quanto il primo giudice non avrebbe assunto le prove offerte dalle parti. Contesta inoltre l'ammontare del danno fatto valere dalla Cassa e rimprovera a quest'ultima di non aver saputo salvaguardare il privilegio concessole dalla LEF fino al 31 dicembre 1996. 
8.1 Le censure sollevate dal ricorrente sono sia d'ordine formale che materiale. Occorre pertanto esaminare preliminarmente gli aspetti formali. 
8.1.1 P.________ eccepisce in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito in quanto la Corte cantonale avrebbe omesso di assumere le prove giuridicamente rilevanti offerte dalle parti - in particolare da D.________ e da M.________ - che avrebbero consentito di dimostrare che D.________ era l'unico responsabile della gestione effettiva della società e che esisteva una certa dipendenza del ricorrente verso quest'ultimo in quanto ambiva ad ottenere un contratto di lavoro. 
 
A questo proposito occorre rilevare che P.________ nel corso dell'istruttoria non ha mai richiesto con atti propri l'assunzione di mezzi di prova, nulla emergendo in tal senso dalle tavole processuali. È solo con il presente ricorso che l'interessato censura l'operato del Tribunale cantonale per violazione del diritto di essere sentito, richiamandosi alla congiunzione delle cause e al fatto che le prove possono essere offerte anche da coobbligati in sua vece. 
 
Orbene, la congiunzione delle cause è provvedimento di disciplina processuale volto a conseguire razionalità ed economicità nel corso dell'istruzione di più vicende giudiziarie aventi in sostanza lo stesso oggetto del contendere. Ogni mezzo di prova assunto esplica effetti in linea di principio nell'ambito di ogni procedura congiunta. Chi offre un mezzo di prova può però anche rinunciarvi successivamente ed in modo autonomo. È però opportuno che la parte che vuole far capo a prove già richieste da altri non si limiti ad un'attitudine puramente passiva: essa deve infatti attivarsi e proporre a sua volta espressamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi, per non correre il rischio di non più poterlo fare in caso di un'eventuale successiva rinuncia da parte di chi le aveva in un primo tempo offerte. La mancata assunzione non dà titolo alla parte inattiva per prevalersi in sede ricorsuale di violazione di diritto altrui. Resta riservato il caso in cui il ricorso di altri profitti anche alla parte rimasta passiva. 
 
Nel caso in esame già si è detto al consid. 6.3, cui si rinvia, che non sussiste alcuna violazione del diritto di essere sentito per il fatto che il Tribunale cantonale non abbia proceduto all'assunzione di taluni mezzi di prova offerti da M.________. Ne consegue che anche la censura di P.________ non merita tutela 
8.1.2 L'interessato, richiamandosi alla sentenza pubblicata in DTF 121 III 382 segg., censura per la prima volta in questa sede l'importo richiesto dalla Cassa in base all'art. 52 LAVS, non ritenendolo conforme al diritto vigente, perché comprensivo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione e dei contributi per gli assegni familiari. 
Orbene, dalla documentazione agli atti non risulta che l'interessato abbia mai sollevato davanti al Tribunale cantonale siffatta argomentazione. Va pertanto esaminato, dal profilo procedurale, l'ammissibilità del novum proposto in questa sede. 
 
Quando il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni avviene, come nel caso di specie, nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ridotta. In particolare, sono ammissibili solo quei mezzi di prova che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è costitutiva di violazione di norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b). A maggior ragione le parti non possono invocare davanti al Tribunale federale delle assicurazioni fatti nuovi, che sarebbero state in grado di presentare - o che incombeva loro di far valere, in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa - già davanti alla giurisdizione inferiore. Allegazioni tardive non permettono di qualificare siccome incompleti o inesatti giusta l'art. 105 cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127). 
 
In concreto, la censura sollevata dal ricorrente, oltre ad essere tardiva, è pure infondata. Infatti questa Corte ha già avuto modo di esprimersi sulla questione e di rilevare che il mancato pagamento da parte dei datori di lavoro dei contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione è costitutivo di un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS e legittima le casse di compensazione a procedere ai fini del risarcimento (DTF 113 V 186). Non vedendo ragionevole motivo per distanziarsi da tale giurisprudenza, se ne deve concludere che a giusta ragione la Cassa ha considerato anche tali contributi quale posta di danno nella sua pretesa risarcitoria. 
8.2 Nel merito, il ricorrente sostiene di essere entrato nel consiglio di amministrazione della A.________SA perché lo stesso era composto da persone che godevano della sua massima stima, ritenuto che M.________ era agente generale di un'importante compagnia d'assicurazioni e che con D.________ sperava di poter concludere un contratto di lavoro. Precisa pure che quest'ultimo gli aveva impedito ogni verifica, pur avendolo informato verbalmente dei debiti societari - esclusa la posizione AVS - e del fatto che vi erano trattative avanzate per nuove acquisizioni di lavoro, con la prospettiva di incassare crediti rilevanti già esigibili, motivo per cui egli aveva ritenuto che la società si trovasse soltanto in momentanea illiquidità. 
 
Orbene, gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato pagamento dei contributi non sono sufficienti quale motivo di giustificazione o discolpa nel senso della giurisprudenza (cfr. consid. 7). Si tratta infatti di circostanze non invocabili dal momento che, accettando a partire dal settembre 1996 il mandato di membro del consiglio di amministrazione, l'interessato si è assunto anche i relativi obblighi. 
 
Non va dimenticato che P.________, per sua stessa ammissione, era cosciente del fatto che la ditta A.________SA si trovava in difficoltà finanziarie. Ora, l'interessato, pur sapendo dei problemi economici della società, si era fidato acriticamente delle risposte che riceveva da D.________, presidente e azionista della fallita, malgrado la di lui reticenza nel mostrargli i bilanci, nella speranza di ottenere un impiego fisso quale impiegato di commercio. Inoltre anche il fatto di essere stato estraneo alla formazione della volontà della società, di non aver mai partecipato a nessun consiglio di amministrazione né di aver ricevuto remunerazione alcuna non costituisce motivo sufficiente per esimere il membro di un consiglio di amministrazione dagli obblighi di diligenza e vigilanza, cui è comunque chiamato a fare fronte. 
 
Ne consegue che l'interessato, che come M.________ ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di membro del consiglio di amministrazione, deve risarcire il danno alla Cassa, relativamente ai contributi di diritto federale. 
8.3 P.________ assevera infine che l'importo richiesto dalla Cassa debba comunque essere massicciamente ridotto per corresponsabilità della stessa. È d'avviso che l'amministrazione avrebbe potuto farsi anzitempo parte diligente e chiedere il fallimento secondo l'art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF. 
 
Siffatta argomentazione costituisce un inammissibile novum. Con riferimento quanto esposto al consid. 8.1.1, in particolare al consid. 8.1.2, cui si rinvia, questa Corte non entra quindi nel merito della richiesta dell'interessato poiché tardiva. 
9. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
 
In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono respinti. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 12'000.-, sono poste a carico di M.________ per fr. 7000.- e di P.________ per fr. 5000.- e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimi. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché ai cointeressati D.________ e C.________. 
 
Lucerna, 28 aprile 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: