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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_303/2008 /biz 
 
Sentenza del 28 agosto 2008 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aeschlimann, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.D.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. dott. Giovanna Bonafede, 
 
contro 
 
Comune di Porza, rappresentato dal Municipio, 6948 Porza, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Oggetto 
ordine di ripristino, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 maggio 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con licenze edilizie del 12 aprile 2000, del 4 settembre 2000 e del 2 maggio 2001 il Municipio di Porza ha rilasciato a A.________, B.________, C.________ e D.________ (nel frattempo deceduto e al quale sono subentrati gli eredi) il permesso di costruire, sul fondo part. n. 730 ubicato in località Pian Gallina, due ville bifamiliari collegate da un corpo sotterraneo e suddivise in quattro quote di proprietà per piani. La volumetria degli edifici sarebbe stata di complessivi 8'700 m3 e i costi di costruzione erano preventivati in fr. 6'815'000.--. I lavori di costruzione, iniziati nel 2000, sono stati interrotti nell'aprile del 2002 e non sono più ripresi a seguito del mancato pagamento delle prestazioni dell'impresa costruttrice, che ha quindi abbandonato il cantiere. La prima villa è rimasta allo stato grezzo e la seconda ferma al livello del terreno circostante. 
 
B. 
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 9 dicembre 2004 il Municipio ha imposto ai proprietari del fondo di riprendere i lavori entro il 30 gennaio 2005, avvertendoli che in caso di mancato adempimento di tale obbligo avrebbe avviato la procedura volta al ripristino della situazione precedente. Poiché il termine impartito è trascorso infruttuosamente, il 23 febbraio 2005 l'esecutivo comunale ha revocato le licenze edilizie e ordinato il ripristino dell'area di cantiere nello stato in cui si trovava prima dell'inizio dei lavori, con la conseguente demolizione delle opere realizzate parzialmente e la rimozione di tutti i materiali e i detriti depositati. 
 
C. 
La decisione municipale è stata riformata su ricorso dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 30 giugno 2006, nel senso che è stata disposta la revoca delle licenze edilizie ed è stato ordinato ai proprietari di demolire la costruzione grezza della villa sud sino al livello della soletta del pianterreno, di colmare con materiale inerte lo scavo circostante il complesso, le trincee e i cavedi, ricoprendo con uno strato di terra vegetale le parti d'opera non sporgenti oltre il livello preesistente del terreno, demolendo eventuali sporgenze, di smantellare completamente il cantiere, rimuovendo anche i materiali depositati sui fondi circostanti e di eliminare una condotta per le acque meteoritiche. La Corte cantonale ha sostanzialmente considerato giustificate la revoca delle licenze edilizie e il ripristino della situazione conforme al diritto, ritenendo nondimeno che, sotto il profilo del principio della proporzionalità, non si imponeva di demolire anche le opere situate sotto il livello del terreno naturale preesistente. 
Con sentenza del 2 ottobre 2007, questa Corte ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato dai proprietari contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale (causa n. 1P.567/2006). 
 
D. 
Constatato che i lavori di ripristino non erano ancora stati eseguiti, con decisione del 19 novembre 2007 il Municipio ha assegnato ai proprietari un termine di 90 giorni a far tempo dalla crescita in giudicato della stessa per dare seguito all'ordine. Con una decisione del 4 dicembre 2007 il Municipio ha inoltre respinto la loro domanda di allacciare il fondo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Questi provvedimenti sono stati confermati, su ricorso dei proprietari, dal Consiglio di Stato con decisione del 15 gennaio 2008. 
 
E. 
Con sentenza del 13 maggio 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato dai proprietari contro la risoluzione governativa. Ha rilevato ch'essi non potevano rimettere in discussione l'ordine di ripristino in quanto tale, ma potevano soltanto contestare il termine di 90 giorni assegnato dal Municipio per darvi seguito. La Corte cantonale ha poi ritenuto adeguato detto termine e considerato che, potendo essere intrapresi soltanto i lavori di demolizione ordinati, un allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica non si giustificava, essendo sufficiente un eventuale allacciamento di cantiere provvisorio. 
 
F. 
A.________, B.________, C.________ e D.D.________ impugnano con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Lamentano la mancata considerazione del principio dell'economia processuale, nonché la violazione del divieto di formalismo eccessivo, del principio della proporzionalità e di quello della buona fede. 
Non sono state chieste osservazioni nel merito del gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 II 186 consid. 1 e rinvio). 
 
1.1 Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale amministrativo ha in sostanza ritenuto adeguato il termine di 90 giorni per provvedere al ripristino emanato precedentemente e fondato sul diritto edilizio cantonale. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è quindi di principio ammissibile. 
 
1.2 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF) e, quali proprietari del fondo oggetto del provvedimento, sono direttamente toccati dalla decisione impugnata ed hanno un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF). La loro legittimazione a ricorrere è quindi data. 
 
2. 
2.1 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. I ricorrenti devono quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto federale (cfr. sentenza 1C_380/2007 del 19 maggio 2008, consid. 2.1 e 2.3, destinata a pubblicazione). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute quando è invocata la violazione di diritti fondamentali del cittadino. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti queste censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2, 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2). 
 
2.2 A prescindere dal diniego dell'allacciamento elettrico, che non è più oggetto di contestazione, la Corte cantonale ha esaminato unicamente il quesito dell'adeguatezza del termine di 90 giorni, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in caso di inosservanza, fissato dal Municipio per dare seguito all'ordine di ripristino del 23 febbraio 2005. Nella misura in cui non si confronta con questo aspetto, l'unico ad essere oggetto del litigio, ma espone quasi esclusivamente contestazioni riguardanti il provvedimento di ripristino in quanto tale, il ricorso non adempie le citate esigenze di motivazione e deve quindi essere dichiarato inammissibile. 
D'altra parte, la precedente istanza ha ritenuto irricevibili anche le contestazioni relative alla nuova domanda di costruzione, che i ricorrenti avrebbero presentato nel dicembre 2007 al Municipio per riottenere la licenza edilizia revocata il 23 febbraio 2005. Spettava quindi loro addurre in questa sede i motivi per cui il rifiuto della Corte cantonale di entrare nel merito delle censure sollevate violerebbe il diritto. Le argomentazioni riguardanti il mancato esame da parte del Municipio della nuova domanda di costruzione esulano pertanto dall'oggetto del litigio e non devono di conseguenza essere esaminate. Ciò vale in particolare per l'accennata violazione del divieto di formalismo eccessivo, riferita proprio alla procedura edilizia. 
Laddove invocano poi genericamente il principio della buona fede, i ricorrenti non fanno valere alcuna assicurazione concreta rilasciata loro dall'autorità circa un eventuale differimento del ripristino (cfr., sul principio della buona fede, DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii). Richiamando inoltre il principio della proporzionalità, i ricorrenti disattendono che quando, come in concreto, esso non è invocato in relazione con un diritto fondamentale specifico, il Tribunale federale ne sanziona l'eventuale violazione solo se il provvedimento di diritto cantonale è manifestamente sproporzionato e lede simultaneamente il divieto dell'arbitrio (cfr. DTF 134 I 153 consid. 4). 
 
3. 
3.1 Riferendosi appunto al principio della proporzionalità, oltre che a quello dell'economia processuale, i ricorrenti criticano in sostanza l'obbligo di dare seguito entro 90 giorni all'ordine di ripristino, poiché tale provvedimento potrebbe contrastare con l'eventuale rilascio di una nuova licenza edilizia, analoga alla precedente, conformemente alla domanda di costruzione da loro presentata nel frattempo. Richiamano al riguardo la sentenza pubblicata in DTF 108 Ia 216, sostenendo che se in quel giudizio il Tribunale federale ha rilevato che l'esecuzione integrale di un ordine di demolizione può risultare sproporzionata qualora un progetto ridotto abbia reali possibilità di essere approvato, a maggior ragione occorrerebbe considerare sproporzionata una demolizione di opere meramente incompiute, ma che sarebbero di per sé state conformi al diritto edilizio. Ciò in particolare dopo che i ricorrenti hanno inoltrato al Municipio una domanda di costruzione corrispondente al progetto già autorizzato a suo tempo, manifestando così la volontà di ultimare l'opera. 
 
3.2 Sollevando tale censura i ricorrenti disattendono, come ha rettamente rilevato la Corte cantonale, che il provvedimento litigioso non concerne un'opera realizzata senza licenza edilizia in contrasto con il diritto materiale, ma un'opera per la quale era stata a suo tempo rilasciata un'autorizzazione, poi revocata a causa del mancato proseguimento dei lavori nei modi e nei termini usuali. In questo caso, la misura del ripristino contestualmente alla revoca è esplicitamente prevista dall'art. 24 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia cantonale, del 9 dicembre 1992 (RLE), che i ricorrenti nemmeno considerano, e la cui applicazione è già stata oggetto della precedente procedura ricorsuale nell'ambito della quale la costituzionalità della norma non è stata messa in discussione (cfr. sentenza 1P.567/2006 citata, consid. 4.2). Secondo la tesi dei ricorrenti, in sostanza, basterebbe semplicemente ripresentare la domanda di costruzione iniziale per considerare sproporzionato l'ordine di ripristino ed impedirne l'attuazione. Ciò equivarrebbe tuttavia a rendere inapplicabile l'art. 24 cpv. 1 RLE, su cui si fonda il provvedimento di ripristino, in quanto tale, rimettendone essenzialmente in discussione il principio stesso. Nelle esposte circostanze, la semplice ripresentazione della domanda di costruzione originaria non è quindi idonea a fare ritenere manifestamente sproporzionato il termine di 90 giorni assegnato dal Municipio per dare seguito all'ordine, segnatamente ove si considerino il lungo tempo trascorso dalla cessazione dei lavori di costruzione e l'entità della situazione di abbandono. Nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura è pertanto infondata. 
 
4. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 68 cpv. 3 LTF non possono essere attribuite ripetibili al Comune di Porza (DTF 134 II 117 consid. 7), che non è peraltro patrocinato da un avvocato e che è stato invitato ad esprimersi solo sulla domanda provvisionale. 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Municipio di Porza, ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 28 agosto 2008 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Féraud Gadoni