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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_871/2012  
   
   
 
 
 
Sentenza del 31 ottobre 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Hohl, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Roberto Haab, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Alberto Agustoni, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 ottobre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ e B.________ si sono sposati nel 1968. Dal matrimonio è nato un figlio nel 1981. Già vicedirettore di banca, nel 1996 il marito è stato ammesso al beneficio di una mezza rendita AI. La moglie non ha esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune. Dopo la separazione dei coniugi, avvenuta nel 2001, la moglie ha iniziato un'attività in proprio.  
 
A.b. Con decisione 10 agosto 2010 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio dei coniugi, ha sciolto la comproprietà delle parti su diversi fondi prevedendone la vendita a trattative private o, in caso di insuccesso, all'asta pubblica, ha stabilito che ciascuna parte rimanesse proprietaria esclusiva dei beni in suo possesso, ha obbligato l'ex moglie a versare all'ex marito fr. 62'786.90 in liquidazione del regime dei beni, ha condannato l'ex marito a versare all'ex moglie fr. 200'000.-- quale indennità secondo l'art. 124 CC, ha ordinato alla banca C.________ di versare all'ex moglie fr. 137'213.10 (fr. 200'000.-- meno fr. 62'786.90) e di togliere il blocco al conto intestato all'ex marito (blocco deciso dallo stesso Pretore con decreto cautelare 9 agosto 2006), e ha obbligato l'ex marito a versare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 720.-- mensili indicizzato vita natural durante.  
 
B.   
Con sentenza 18 ottobre 2012 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello presentato da A.________, riformando il giudizio pretorile nel senso che la richiesta dell'ex moglie intesa a ottenere un'indennità ex art. 124 CC è respinta (dispositivo n. I). Con la medesima sentenza la Corte cantonale ha parzialmente accolto anche l'appello adesivo di B.________, riformando la decisione del Giudice di prime cure nel senso che l'ex marito è obbligato a versare all'ex moglie fr. 96'497.-- in liquidazione del regime dei beni, alla banca C.________ è ordinato di versare all'ex moglie il predetto importo prelevandolo dal conto intestato all'ex marito e di togliere poi il blocco a tale conto, e la richiesta dell'ex moglie intesa a ottenere un contributo alimentare è respinta (dispositivo n. III). 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 23 novembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo di riformare il dispositivo n. I della sentenza 18 ottobre 2012 nel senso di accogliere integralmente il suo appello e pertanto di condannare l'ex moglie a versare all'ex marito (oltre a fr. 62'786.90) anche fr. 50'000.-- più interessi al 5 % dal 9 aprile 2000 in liquidazione del regime dei beni (in subordine fr. 40'750.-- più interessi al 5 % dal 24 novembre 2012), di non dar luogo a pretese di equa indennità ex art. 124 CC, di togliere il blocco al suo conto presso la banca C.________, e di non dar luogo a pretese alimentari ex art. 125 CC. Egli chiede pure di riformare il dispositivo n. III della sentenza impugnata nel senso di respingere integralmente l'appello adesivo dell'ex moglie, nonché di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione sulle spese e ripetibili della sede cantonale. 
Con decreto 11 dicembre 2012 al gravame è stato conferito parziale effetto sospensivo e la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa fino all'emanazione da parte della I Camera civile del Tribunale d'appello di una decisione sulle domande di interpretazione e rettifica presentate dalle parti. La procedura è stata riattivata con decreto 8 febbraio 2013, dopo che, con sentenza 20 dicembre 2012, la Corte cantonale ha rettificato il dispositivo della sua sentenza 18 ottobre 2012, precisando che la richiesta dell'ex moglie intesa a ottenere contributi alimentari è respinta in accoglimento dell'appello principale dell'ex marito (e non dell'appello adesivo dell'ex moglie). Con risposta 29 aprile 2013 B.________ ha postulato la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inferiore ha invece rinunciato a formulare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile inoltrato dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) è quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono anche in questo contesto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.  
In merito alla liquidazione del regime dei beni fra le parti, la Corte cantonale ha osservato che gli acquisti dell'ex moglie non denotano nessun aumento, atteso che dal saldo del suo conto bancario di fr. 125'573.75 vanno dedotti fr. 50'000.-- provenienti dell'eredità paterna (beni propri), nonché un debito nei confronti dell'ex marito derivante da atto illecito di fr. 50'000.-- più interessi (pari a fr. 31'500.-- e corrispondenti agli interessi di mora, arrotondati, maturati dal 9 aprile 2000 fino al "passaggio in giudicato " della sentenza impugnata), importo che l'ex moglie ha prelevato da un conto bancario di lui prima della separazione. Il Tribunale d'appello ha poi inserito negli acquisti dell'ex marito l'importo di fr. 274'494.-- riferito alla liquidazione di una polizza di libero passaggio, nonché il predetto credito nei confronti dell'ex moglie pari a fr. 81'500.-- (interessi compresi). Secondo l'autorità inferiore gli acquisti dell'ex marito registrano quindi attivi per fr. 355'994.-- e, non essendovi passivi, la metà dell'aumento che spetta all'ex moglie ammonta a fr. 177'997.--, importo che va compensato con il debito di lei di fr. 81'500.-- (interessi compresi), non ancora saldato. In liquidazione del regime dei beni la Corte cantonale ha pertanto riconosciuto all'ex moglie fr. 96'497.-- 
 
Il Tribunale d'appello ha poi valutato che non si giustificasse assegnare all'ex moglie né un'equa indennità ex art. 124 CC (tenuto conto anche della predetta liquidazione del regime dei beni) né un contributo di mantenimento ex art. 125 CC
 
3.  
Con il suo gravame il ricorrente si duole innanzitutto del fatto che la Corte cantonale, pur avendo riconosciuto che all'ex moglie non spettano contributi alimentari, non ha accolto la sua relativa domanda di appello. 
 
Con sentenza 20 dicembre 2012 l'autorità inferiore ha rettificato il dispositivo del giudizio qui avversato nel senso voluto dal ricorrente (v. supra consid. in fatto C). Su questo punto il ricorso è pertanto divenuto privo d'oggetto. 
 
4.   
In merito alla liquidazione del regime dei beni, oggetto principale del rimedio all'esame, l'insorgente solleva le seguenti censure. 
 
4.1. Egli lamenta una lesione arbitraria dell'art. 86 del codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; abrogato con l'entrata in vigore del CPC [RS 272] il 1° gennaio 2011, ma ancora applicabile alla presente fattispecie) da parte dell'autorità inferiore, la quale lo avrebbe condannato a pagare all'ex moglie a titolo di liquidazione del regime dei beni un importo superiore a quello da ella richiesto. La Corte cantonale non gli avrebbe inoltre dato modo di esprimersi in merito, violando il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU).  
Nella procedura civile ticinese la liquidazione del regime dei beni è retta dalla massima dispositiva (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, 2000, n. 5 ad art. 78 CPC/TI; v. anche sentenza 5A_822/2008 del 2 marzo 2009 consid. 4.1). Il giudice non può pertanto pronunciare oltre i limiti delle domande delle parti (art. 86 CPC/TI). 
 
Nella fattispecie concreta, con il suo appello adesivo l'ex moglie ha chiesto di ottenere  tutt'al più fr. 34'750.-- in liquidazione del regime dei beni. I Giudici cantonali non potevano aumentare d'ufficio l'importo richiesto e nemmeno (come pare sostenere l'opponente nella sua risposta al ricorso) compensare tale conclusione, riferita alla liquidazione del regime matrimoniale, con la richiesta (formulata in risposta all'appello principale) tendente alla conferma della condanna dell'ex marito al versamento di fr. 200'000.-- quale equa indennità ai sensi dell'art. 124 CC (v. sentenza 5C.108/2003 del 18 dicembre 2003 consid. 4, non pubblicato in DTF 130 III 297; DTF 128 III 411 consid. 3.2.2; Fabienne Hohl, Procédure civile II, 2a ed. 2010, n. 2260 e 2853 seg.). Riconoscendo all'ex moglie fr. 96'497.-- a titolo di liquidazione del regime dei beni i Giudici cantonali si sono pronunciati oltre i limiti delle sue domande e hanno violato in modo arbitrario l'art. 86 CPC/TI. Su questo punto il ricorso merita quindi accoglimento.  
 
In tali condizioni non occorre verificare se vi sia pure stata violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU, come asserito nel gravame. 
 
4.2. Il ricorrente contesta inoltre l'inclusione nel calcolo relativo alla liquidazione del regime dei beni della posizione di fr. 274'494.-- relativa alla sua polizza di libero passaggio, che apparterrebbe invece a suo dire al secondo pilastro. Lamenta una violazione arbitraria del principio attitatorio (art. 78 CPC/TI) ed un apprezzamento arbitrario delle prove da parte della Corte cantonale, la quale avrebbe "ritenuto, senza che vi fosse alcuna allegazione di parte o prova in atti, (...) che la polizza di libero passaggio (...) sia da sussumere sotto il terzo pilastro A e quindi suscettibile di essere presa in considerazione come acquisto del marito". L'insorgente sostiene che il Tribunale d'appello avrebbe inoltre violato in modo arbitrario il principio dispositivo (art. 86 CPC/TI) per averlo condannato a spartire quanto da lui ricevuto a fronte della polizza di libero passaggio pur non avendo l'ex moglie mai avanzato pretese su questo provento nel quadro della liquidazione del regime dei beni (ma soltanto nel quadro della pretesa ex art. 124 CC). Per non essersi potuto esprimere in merito a tale questione, l'insorgente si duole anche di una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU).  
 
Il diritto procedurale cantonale stabilisce se incombe alle parti oppure al giudice di allegare i fatti e fornire i mezzi di prova (v. DTF 108 II 337 consid. 2d; Fabienne Hohl, Procédure civile I, 2001, n. 737 seg.). Nella procedura civile ticinese il giudizio sulla liquidazione del regime dei beni è soggetto al principio attitatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 78 CPC/TI, n. 1 ad art. 419b CPC/TI ). In virtù di tale principio, spetta alle parti - non al giudice - il compito di allegare e provare i fatti sui quali fondano le loro pretese (art. 78 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 78 CPC/TI, n. 1 ad art. 419b CPC/TI). In un procedimento retto dal principio attitatorio il giudice, che applica il diritto d'ufficio (v. art. 87 cpv. 1 CPC/TI), può modificare il fondamento giuridico di una pretesa, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti, ma soltanto entro i limiti dei fatti allegati e provati (DTF 115 II 464 consid. 1; sentenza 5A_561/2011 del 19 marzo 2012 consid. 12.1, non pubblicato in DTF 138 III 289; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota a pié di pagina 324 ad art. 87 CPC/TI; Fabienne Hohl, Procédure civile I, op. cit., n. 877 e 881). 
Nella presente fattispecie, a giustificazione della sua pretesa di equa indennità nel senso dell'art. 124 CC l'ex moglie aveva (tra l'altro) addotto il fatto che l'ex marito aveva ricevuto una prestazione pari a fr. 291'994.-- da una polizza di libero passaggio. Per il Tribunale di appello tale assicurazione "costituisce invece una previdenza individuale vincolata ("pilastro 3a"), che esula dagli art. 122 segg. CC e va liquidata nel quadro dello scioglimento del regime dei beni", e ha attribuito il relativo capitale (fr. 274'494.-- al netto delle imposte) agli acquisti dell'ex marito. Come appena indicato, nell'ambito del giudizio sulla liquidazione del regime dei beni, retto dal principio attitatorio, l'obbligo della Corte cantonale di applicare il diritto d'ufficio era tuttavia limitato ai soli fatti allegati e provati. Ora, come rettamente esposto dal ricorrente - e peraltro non contestato dall'opponente - nessuna delle parti in causa aveva addotto (nemmeno a titolo sussidiario) il fatto che la prestazione ricevuta dall'ex marito in virtù della polizza di libero passaggio provenisse dalla sua previdenza individuale vincolata, né peraltro fornito i relativi mezzi di prova. I Giudici cantonali si sono perciò sostituiti all'onere allegatorio e probatorio spettante alle parti e hanno violato in modo manifestamente insostenibile l'art. 78 CPC/TI. Anche sotto questo profilo il gravame merita dunque accoglimento. L'importo di fr. 274'494.-- non può perciò essere preso in considerazione nella liquidazione del regime matrimoniale quale acquisto dell'ex marito. 
Accertata una violazione arbitraria del principio attitatorio, diviene superfluo attardarsi pure sulla pretesa lesione del divieto dell'arbitrio nella valutazione delle prove, sull'asserita violazione arbitraria del principio dispositivo e sulla pretesa lesione del diritto di essere sentito. 
 
4.3. Il ricorrente lamenta anche una violazione dell'art. 200 cpv. 3 CC ed una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'autorità inferiore, la quale avrebbe considerato "senza prova sufficiente" che l'importo di fr. 50'000.-- ricevuto dall'ex moglie per ordine della comunione ereditaria del defunto padre in data 29 luglio 1994 sia da ascrivere ai suoi beni propri.  
Anche se la critica mossa ai Giudici cantonali è accompagnata dal richiamo all'art. 200 cpv. 3 CC (secondo il quale, fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti), essa è volta esclusivamente a censurare l'apprezzamento delle prove. Il ricorrente sostiene che l'opponente non avrebbe provato l'indole successoria del versamento, la quale sarebbe "peraltro inverosimile", ma omette del tutto di confrontarsi con l'accertamento del Tribunale d'appello secondo il quale l'importo di fr. 50'000.-- è stato versato all'ex moglie senza che risulti una controprestazione. Tenuto conto di tale assenza di controprestazione non era manifestamente insostenibile valutare che la somma versata per ordine degli "eredi fu D.________ ", cioè per ordine della comunione ereditaria del defunto padre (deceduto nel 1986) alla quale l'ex moglie appartiene, fosse pervenuta a quest'ultima per eredità, e costituisse quindi un suo bene proprio nel senso dell'art. 198 n. 2 CC. La censura di arbitrio nell'apprezzamento delle prove va quindi respinta. 
 
4.4. Il ricorrente censura infine un'errata applicazione dell'art. 210 CC da parte del Tribunale d'appello per avere consentito all'ex moglie di dedurre dai propri acquisiti il debito derivante da atto illecito di fr. 50'000.-- (più interessi), malgrado " questo importo non sia confluito negli acquisti della moglie presi in considerazione ma semplicemente sparito prima della procedura di divorzio ".  
La censura si fonda inammissibilmente su una circostanza - ovvero che l'importo di fr. 50'000.-- sarebbe confluito su un conto postale dell'ex moglie poi sparito "per così dire nel nulla" - che non risulta dal giudizio impugnato, senza che il ricorrente lamenti un arbitrario accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore. In tali circostanze, l'argomentazione ricorsuale non può essere esaminata oltre. 
 
4.5. L'esito dell'esame delle predette censure conduce ad un nuovo calcolo della liquidazione del regime matrimoniale. Gli acquisti dell'ex moglie non denotano nessun aumento, come giustamente stabilito dalla Corte cantonale (v. supra consid. 2). Gli acquisti dell'ex marito, composti unicamente del credito nei confronti dell'ex moglie derivante da atto illecito, denotano un aumento di fr. 50'000.-- più interessi al 5 % dal 9 aprile 2000. La metà di tale aumento, che spetta all'ex moglie, ammonta quindi a fr. 25'000.-- più interessi al 5 % dal 9 aprile 2000 (art. 215 cpv. 1 CC).  
Il ricorrente chiede di togliere il blocco al suo conto presso la banca C.________, decretato in via cautelare dal Pretore il 9 agosto 2006. Tale richiesta è giustificata, ma non può avvenire se non previa compensazione del credito dell'ex moglie da partecipazione all'aumento con il debito della stessa nei confronti dell'ex marito derivante da atto illecito (non ancora saldato) che ammonta, come già più volte detto, a fr. 50'000.-- più interessi al 5 % dal 9 aprile 2000. Nel giudizio impugnato la Corte cantonale ha del resto osservato che l'ex moglie si è sempre dichiarata disposta a compensare tale debito "con il credito che le sarebbe spettato nell'ambito della liquidazione dei rapporti patrimoniali al momento del divorzio". In tali condizioni appare quindi superfluo esaminare la censura mediante la quale il ricorrente si oppone alla compensazione delle due pretese e pretende che, nel dispositivo, l'ex moglie venga formalmente condannata al pagamento della somma prelevata in modo illecito. 
 
In definitiva, a titolo di liquidazione del regime dei beni l'ex moglie va perciò condannata a versare all'ex marito fr. 25'000.-- più interessi al 5 % dal 9 aprile 2000 (v. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2a ed. 2009, n. 1343). 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è parzialmente accolto. Il dispositivo n. I della sentenza impugnata è riformato nel senso che, in aggiunta a quanto già statuito dalla Corte cantonale (vale a dire la reiezione delle richieste dell'ex moglie intese ad ottenere un'indennità adeguata ex art. 124 CC ed un contributo di mantenimento), l'opponente è condannata a versare al ricorrente entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza l'importo di fr. 25'000.-- più interessi al 5 % dal 9 aprile 2000 a titolo di liquidazione del regime dei beni, ed è tolto il blocco al conto intestato al ricorrente presso la banca C.________. Il dispositivo n. III della sentenza impugnata è riformato nel senso che l'appello adesivo è integralmente respinto. I dispositivi n. II e IV concernenti le spese processuali e le ripetibili della sede cantonale sono annullati e la causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione su di esse. Per il resto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 
 
La soccombenza assai preponderante dell'opponente giustifica di porre le spese giudiziarie per 4/5 a suo carico e per 1/5 a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente verserà inoltre al ricorrente ripetibili ridotte per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Il dispositivo n. I della sentenza impugnata è così riformato: 
L'appello principale è parzialmente accolto nel senso che la sentenza pretorile è così riformata: 
 
7. Il regime dei beni è liquidato come segue: 
       a) ogni coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni in suo possesso; 
       b) B.________ è condannata a versare a A.________ entro trenta              giorni dalla notifica della presente sentenza l'importo di fr. 25'000.-- più              interessi al 5 % dal 9 aprile 2000. 
8. La richiesta di B.________ intesa a ottenere un'indennità adeguata sulla base dell'art. 124 CC è respinta. 
9. È tolto il blocco decretato il 9 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano al conto xxx intestato a A.________ presso la banca C.________. 
10. La richiesta di B.________ intesa a ottenere un contributo di mantenimento è respinta. 
Per il resto l'appello principale è respinto.  
 
Il dispositivo n. III della sentenza impugnata è riformato nel senso che l'appello adesivo è integralmente respinto. I dispositivi n. II e IV concernenti le spese processuali e le ripetibili della sede cantonale sono annullati e la causa è rinviata alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione su di esse. Per il resto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 5'000.--, sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 1'000.-- e dell'opponente in misura di fr. 4'000.--. 
 
3.   
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale fede rale. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 ottobre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini