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Regesto

Divieto cantonale degli apparecchi automatici da gioco con posta in denaro. Forza derogatoria del diritto federale; libertà di commercio e d'industria.
1. La legge federale sulle case da gioco non disciplina esaurientemente l'ammissibilità e l'esercizio degli apparecchi da gioco. I cantoni sono competenti ad emanare in tale materia norme ulteriori e vietare giochi non proibiti dal diritto federale (conferma della giurisprudenza) (consid. 4).
2. Il divieto generale degli apparecchi automatici con posta in denaro, stabilita dal cantone di Basilea-Campagna, non viola l'art. 31 Cost. Difficoltà di controllo possono costituire un motivo che giustifichi limitazioni alla libertà di commercio e d'industria (consid. 5 e 6).
3. Il diritto fondamentale alla libertà personale protegge soltanto le possibilità elementari di realizzare la personalità. Il divieto d'installare apparecchi automatici con posta in denaro non lede il giocatore potenziale nella sfera protetta della sua libera attività umana (consid. 7).
4. Disciplina transitoria; termine necessario per porre fuori esercizio gli apparecchi vietati (consid. 8).

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Referenzen

Artikel: art. 31 Cost.