Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 4 Cost., diniego formale di giustizia.
1. Ove voglia essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, l'autorità deve notificarlo con lettera raccomandata (consid. 1).
2. Chi è parte in un procedimento è tenuto a prendere le misure idonee a tutelare ai sensi della giurisprudenza i propri diritti solo in quanto debba presumere con una certa probabilità che gli siano notificati eventuali atti giudiziari. Tale presupposto non è adempiuto laddove è stato semplicemente allestito un rapporto di polizia concernente un banale incidente di circolazione (consid. 2).
3. Costituisce una violazione dell'art. 4 Cost. il fatto di privare colui che è parte in un procedimento dei propri mezzi di difesa soltanto per non aver egli reagito ad una mancata notifica, di cui non ha mai avuto conoscenza (consid. 3).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.

Navigation

Neue Suche