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Regesto

DF sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, del 23 marzo 1961/21 marzo 1973; partecipazione finanziaria preponderante.
Controllo della legittimità dell'art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 21 dicembre 1973. L'art. 5 cpv. 1 contiene soltanto una presunzione relativa (conferma della giurisprudenza) (consid. 3). In sede di applicazione dell'art. 3 lett. c del decreto federale può essere tenuto conto anche di eventualità di controllo indiretto (consid. 4). Nell'applicare l'art. 5 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza, l'autorità deve esaminare sia l'importanza del credito in rapporto al capitale, sia le circostanze in cui il credito è stato accordato; essa deve appurare se tali circostanze consentano di ritenere che l'acquirente dipenda verosimilmente dal creditore con domicilio o sede all'estero (consid. 6). Obbligo delle autorità d'informarsi (consid. 6).