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Regesto

1. Art. 19 n. 1 cpv. 2 e 6 (recte: 7) seconda frase della LF sui prodotti stupefacenti (testo del 3 ottobre 1951). Costituisce fine di lucro la particolare avidità di vantaggi pecuniari che induce l'agente a trasgredire senza scrupoli la legge; è irrilevante al proposito che egli abbia inteso sopperire al proprio sostentamento con il prodotto del reato anziché lavorando onestamente, o che abbia voluto soddisfare la sua tossicomania (consid. 3).
2. Art. 44 n. 1 cpv. 1 seconda frase, in relazione con l'art. 43 n. 2 cpv. 2 CP. Non eccede il proprio potere d'apprezzamento il giudice il quale sospende, ai sensi delle menzionate disposizioni, nei confronti di un tossicomane l'esecuzione di una pena che, tenuto conto delle circostanze, egli ritiene suscettibile di compromettere seriamente le probabilità di successo di un trattamento già iniziato e promettente (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 43 n. 2 cpv. 2 CP