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Regesto

DCF concernente l'accertamento dell'ebrietà degli utenti della strada.
1. Art. 4 cpv. 3. L'obbligo di sottoporre al parere di un perito in medicina legale il risultato dell'analisi è previsto alternativamente "se la persona sospetta lo richiede" oppure "se sussistono dubbi sul risultato dell'analisi" (consid. 1b).
2. Art. 4 cpv. 4. Il perito deve motivare le proprie conclusioni (consid. 1c).
3. Art. 3 cpv. 1. Il medico deve effettuare soltanto gli accertamenti medici previsti nel modulo che figura nell'allegato II del DCF (consid. 2).