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Regesto

Art. 60 cpv. 2 CO. Prescrizione dell'azione civile.
1. L'art. 60 cpv. 2 CO non si riferisce soltanto alla prescrizione decennale dell'azione civile, ma anche alla prescrizione di un anno (consid. 1, 2).
2. Il decreto di abbandono pronunciato dall'autorità incaricata dell'instruzione penale vincola il giudice civile ove esso sia passato in giudicato, secondo il diritto processuale cantonale, anche sotto il profilò sostanziale (consid. 3).
3. La prescrizione più lunga stabilita dalla legislazione penale non si applica quando la punibilità dell'agente sia stata negata nel procedimento penale, vuoi per mancanza di un elemento obiettivo, vuoi per quella di un elemento soggettivo (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 60 cpv. 2 CO