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Regesto

Azione di rettifica del registro fondiario promossa da un titolare di un diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 6 LPF, che ha avuto conoscenza solo tardivamente della vendita del fondo.
1. Determinazione del valore litigioso (consid. 1).
2. Vendita ad un terzo di una particella facente parte di un'azienda agricola, malgrado il diritto di prelazione validamente invocato da un suo titolare ai sensi della LPF, manifestamente allo scopo di ridurre la superficie complessiva dell'azienda al di sotto di quella minima richiesta per l'applicazione delle norme della LPF concernenti il diritto di prelazione. In tale caso, per decidere sulla validità della vendita di una seconda particella, occorre argomentare come se la prima fosse ancora iscritta nel registro fondiario a nome del proprietario dell'azienda agricola (consid. 4).
3. Quale "comunicazione" della conclusione della vendita, ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LPF, va intesa quella che l'ufficiale del registro fondiario è tenuto a fare ai titolari del diritto di prelazione, conformemente all'art. 13 cpv. 3 LPF (consid. 6).
4. Condizioni alle quali all'eccezione con cui è fatta valere la decadenza del diritto di prelazione (art. 14 cpv. 2 LPF) può opporsi che essa comporta un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 CC (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: art. 2 CC