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Regesto

Art. 8 e art. 9 cpv. 1 CC; efficacia probatoria accresciuta degli atti pubblici, presunzione di fatto dell'esattezza del contenuto dell'atto.
Le dichiarazioni delle parti figuranti in un atto pubblico e la cui esattezza non deve essere esaminata né può essere attestata dalla persona di fede pubblica non godono, di regola, dell'efficacia probatoria accresciuta ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 CC. Ciò è, in particolare, il caso laddove una delle persone che hanno partecipato al negozio giuridico documentato con l'atto pubblico invoca nei confronti di un'altra persona che non vi ha preso parte dichiarazioni figuranti nell'atto pubblico.

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Referenzen

Artikel: Art. 8 e art. 9 cpv. 1 CC, art. 9 cpv. 1 CC