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Regesto

Art. 84 cpv. 2 CC; vigilanza sulle fondazioni.
1. Legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo contro una decisione emanata d'ufficio dall'autorità di vigilanza (consid. 1 e 2).
2. In caso di cambiamenti nell'impresa fondatrice, in particolare se una parte dell'impresa si separa e diviene indipendente, coloro a cui erano destinate le prestazioni previdenziali e che sono occupati nella nuova impresa non possono essere lesi nei propri diritti nei confronti di una fondazione padronale di previdenza a favore del personale. Per converso, non è data una disparità di trattamento ove i lavoratori assunti ulteriormente dall'impresa separatasi e che non partecipa più alla fondazione, non divengano beneficiari di quest'ultima (consid. 3-5).

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Referenzen

Artikel: Art. 84 cpv. 2 CC