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Regesto

Convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Eccezione d'incompetenza dei tribunali ordinari.
L'art. II cpv. 3 della Convenzione di Nuova York accorda alle parti di una convenzione arbitrale soltanto il diritto di prevalersi di quest'ultima per declinare la competenza del giudice ordinario; per converso, le norme procedurali che devono essere osservate al riguardo sono rette dalla legge interna di ogni Stato contraente (consid. 2).
Art. 2 CC, 43 OG.
Ove si applichino ad ambiti non soggetti al diritto federale, il divieto dell'abuso di diritto e l'obbligo di agire secondo buona fede non costituiscono norme di diritto federale suscettibili d'essere invocate mediante ricorso per riforma (consid. 3).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 2 CC