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Regesto

1. La realizzazione di un credito pignorato può avvenire con vendita all'asta se i creditori procedenti non ne domandano la cessione in pagamento. Le modalità relative al prezzo di aggiudicazione sono stabilite dall'art. 129 LEF (consid. 1).
2. Pagamento del prezzo di aggiudicazione per compensazione? (consid. 2).
3. Aggiudicazione nulla o soltanto annullabile? (consid. 3).
4. Il debitore del credito pignorato e aggiudicato si libera validamente pagando nelle mani dell'aggiudicatario che esibisce il verbale di aggiudicazione (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 129 LEF