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Regesto

Obbligo dei genitori di mantenere un figlio maggiorenne che non ha ancora ultimato la propria formazione (art. 276 e 277 CC).
Perché possa ragionevolmente pretendersi che i genitori continuino a provvedere al mantenimento di un figlio che non ha ancora ultimato la propria formazione, occorre esaminare l'insieme delle circostanze e quindi anche le relazioni personali. Va negata l'esistenza di tale obbligo ove non sussistano più relazioni tra i genitori e il figlio, per essersi quest'ultimo sottratto in modo colpevole ai doveri che gli incombono in virtù del diritto della famiglia (consid. 2).
Se, divenuto maggiorenne, un figlio continua a mantenere l'attitudine di rigetto, adottata in occasione del divorzio dei genitori, nei confronti del genitore che non ne aveva la custodia, pur essendosi quest'ultimo comportato correttamente nei suoi riguardi, tale attitudine inflessibile va ascritta a sua colpa (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 276 e 277 CC