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Regesto

Art. 151 cpv. 1 CC.
Presupposti di una rendita, limitata nel tempo o permanente, accordata in virtù dell'art. 151 cpv. 1 CC al coniuge divorziato:
- sintesi della giurisprudenza;
- rilevanza di una diminuzione essenziale e insuperabile del livello di vita, benché il coniuge avente diritto alla rendita abbia in realtà ricuperato l'indipendenza economica o possa essere ragionevolmente preteso che la ricuperi;
- rilevanza della colpa causale del coniuge debitore della rendita;
- rilevanza della ripartizione dei compiti, attuata durante il matrimonio (secondo il diritto previgente) e convenuta (secondo il nuovo diritto).

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Referenzen

Artikel: Art. 151 cpv. 1 CC