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Regesto

Art. 58 cpv. 1 lett. a CP; confisca del provento della droga.
La confisca non è soltanto possibile nei confronti dell'agente stesso o di altro partecipante, ma pure nei confronti di un terzo che abbia tratto profitto dal reato commesso da altri (consid. 2b/aa).
Il denaro corrispettivo di una prestazione effettivamente fornita a un terzo non consapevole del contesto delittuoso dell'affare non può essere confiscato presso di lui (consid. 2b/bb).
Si determina secondo le norme applicabili in materia di risarcimento per provvedimenti di procedura penale ingiustificati se, e in quale misura, sia dovuto un interesse a colui al quale sia stato sequestrato un importo di denaro in virtù di una decisione dichiarata poi ingiustificata, salvo che si tratti d'interessi correnti sull'importo sequestrato e compresi in tale sequestro (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 58 cpv. 1 lett. a CP