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Regesto

Uguaglianza di trattamento per quanto concerne la tassazione del valore locativo dell'abitazione. Art. 4 Cost.; § 20 della legge zurighese dell'8 luglio 1951 sulle imposte dirette (legge tributaria, LT/ZH).
1. Secondo il § 20 cpv. 1 e cpv. 2 LT/ZH, per determinare il valore locativo dell'abitazione occupata dai comproprietari per piani è consentito dedurre il 30% della pigione usuale sul mercato.
2. La soppressione integrale della tassazione del valore locativo senza misure compensative violerebbe l'art. 4 Cost. I Cantoni sono nondimeno liberi di scostarsi dal valore locativo di mercato per determinare il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.