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Regesto

Decisione con cui è accordato un sussidio per una strada forestale (che intersecherebbe una rete di antiche strade incassate d'interesse storico); ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; condizioni a cui va subordinata l'approvazione del progetto a cui si riferisce il sussidio.
1. Sussiste un diritto ai sussidi per la costruzione di strade per il trasporto del legname e di altri impianti destinati al medesimo scopo (art. 42 cpv. 1 lett. b LVPF). È quindi ammissibile il ricorso di diritto amministrativo contro una decisione che accorda un siffatto sussidio (consid. 1a/b).
2. Il progetto può essere approvato dall'autorità che accorda il sussidio solo se adempie tutte le condizioni stabilite dal diritto federale (in particolare, quelle imposte dalla legislazione sulle foreste, sulla pianificazione del territorio e sulla protezione della natura e del paesaggio) (consid. 2-4). L'applicazione delle norme del diritto sostanziale determinanti per la realizzazione del progetto dev'essere coordinata ove tali norme siano così strettamente connesse da non poter essere attuate in modo separato e autonomo (consid. 2c).
Nella fattispecie sono adempiuti i requisiti stabiliti dalla polizia delle foreste e dalla pianificazione del territorio (consid. 2b/3).
Non è certo che l'interesse dell'economia forestale alla realizzazione del progetto prevalga sull'interesse della protezione del patrimonio nazionale tendente a evitare che la rete di strade incassate, iscritta nel previsto inventario delle strade storiche della Svizzera, sia intersecata dalla strada forestale. La decisione sul sussidio va quindi preceduta da ulteriori accertamenti che non possono essere effettuati dal Tribunale federale, ma devono esserlo da parte dell'autorità amministrativa (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 42 cpv. 1 lett. b LVPF