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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; ricorso contro la decisione con cui è chiusa la procedura d'assistenza; ammissibilità delle censure sollevate; competenza delle autorità dello Stato richiedente; punibilità bilaterale; proporzionalità.
1. Le questioni relative all'ammissibilità della domanda di assistenza devono essere sollevate nello stadio in cui va deciso se possa essere entrato nel merito. Esse non possono essere esaminate nel quadro di un ricorso contro la decisione con cui è chiusa la procedura d'assistenza. In quest'ultima sede possono essere invocati solo i mezzi concernenti la trasmissione propriamente detta delle informazioni o fatti avvenuti o risultati durante la procedura d'istruzione (consid. 1b).
2. L'interpretazione del diritto dello Stato richiedente incombe in primo luogo alle autorità di tale Stato. La Svizzera può quindi negare la competenza dell'autorità richiedente soltanto ove essa faccia chiaramente difetto, al punto da rendere abusiva la domanda di assistenza (consid. 2c).
3. Le condizioni obiettive di punibilità, come pure determinate forme d'intenzione, non devono essere prese in considerazione nell'esame del requisito della punibilità bilaterale (consid. 3c).