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Regesto

Infrazioni alla legge sul commercio delle derrate alimentari.
1. Art. 53 LDerr.
Vista la modicità della pena massima di 50 franchi di multa comminata per essi, solo casi qualificabili come bagatelle possono essere considerati infrazioni di poca importanza ai sensi di questa disposizione (consid. 1).
2. Art. 11 segg., 16 LDerr.
Il perseguimento penale e la condanna per aver posto in circolazione derrate alimentari pericolose per la salute non sono subordinati all'esistenza di una denuncia da parte delle autorità competenti menzionate nell'art. 16 LDerr né al previo svolgimento della procedura prevista dagli art. 11 segg. LDerr (consid. 2).
3. Art. 38 LDerr.
La pericolosità per la salute di una materia è determinata dalle leggi della natura e non da prescrizioni dell'autorità. Se, al momento dei fatti, la disciplina vigente non fissava alcun valore limite relativo alla pericolosità per la salute dell'aflatossina contenuta nei fichi posti in commercio dall'agente, dato che tale problema non era ancora noto, ciò può avere un'incidenza solo sulla colpevolezza dell'agente e non sul carattere pericoloso per la salute di detti fichi (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 53 LDerr, art. 16 LDerr, Art. 38 LDerr