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Regesto

Art. 85 lett. a OG; referendum finanziario cantonale contro il rifacimento a tappe di una strada.
1. Il programma di costruzione delle strade adottato dal Consiglio di Stato del Canton Zurigo non può essere impugnato con un ricorso di diritto pubblico (consid. 1a).
2. Ripartizione di un credito per il rifacimento di una strada in spese vincolate e spese nuove (consid. 2).
3. Proibizione di eludere i limiti del referendum finanziario ripartendo progetti costituenti un'unità; la suddivisione di progetti per la costruzione di strade è ammissibile quando ogni singola tappa rappresenta un'opera indipendente, coerente e utilizzabile (consid. 3a). I bisogni di manutenzione costituiscono un criterio adeguato per il rifacimento a tappe di una strada (consid. 3b e consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: Art. 85 lett. a OG