Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 147 cpv. 2 della legge ticinese sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (LVE); elezione dei membri del Tribunale di appello.
1. Di regola, un atto preparatorio di una votazione o di una elezione dev'essere impugnato immediatamente, senza attendere l'esito dello scrutinio (art. 85 lett. a e art. 89 OG) (consid. 2a e b).
2. Art. 86 OG: esigenza del previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonali: deroghe a tale principio (consid. 3).
3. Sistema del voto proporzionale: costituzionalità dell'art. 147 cpv. 2 LVE.
a) Questa norma, che limita il numero dei voti preferenziali, non è incompatibile con il sistema proporzionale che privilegia per sua natura i partiti (consid. 6a-d).
b) Nel regime ticinese della rappresentanza proporzionale, tale sistema non costituisce una disparità di trattamento fra i grandi e i piccoli partiti e fra gli elettori di questi gruppi (consid. 6e).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 85 lett. a e art. 89 OG, Art. 86 OG