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Regesto

Estensione dell'obbligo di fornire informazioni in materia di inventario assicurativo. Attuazione dell'obbligo d'informazione nei confronti di persone che abitano in un altro cantone. Comminatoria di una pena in caso di disobbedienza (art. 553 CC; Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile e art. 292 CP).
1. Decisioni, con cui un'autorità ordina sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP a una persona domiciliata in un altro cantone di fornire per iscritto delle determinate informazioni, rappresentano atti procedurali che secondo l'art. 6 segg. del Concordato possono essere eseguiti dalle autorità del cantone in cui si svolge il processo e la cui ammissibilità è determinata dal diritto di tale cantone (consid. 2).
2. Nei confronti dell'autorità competente ad allestire un inventario assicurativo ai sensi dell'art. 553 CC sussiste per gli eredi e per i terzi un obbligo d'informazione, che può anche essere attuato con delle misure coercitive (consid. 4b.aa).
3. È incompatibile con lo scopo dell'art. 553 CC estendere alle alienazioni e alle liberalità avvenute fra vivi l'obbligo d'informazione sulla consistenza della successione al momento della morte (consid. 4b.bb).

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Referenzen

Artikel: art. 553 CC, art. 292 CP