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Regesto

Art. 118 cpv. 2 lett. c LAINF: Diritto applicabile. Se il tasso di invalidità aumenta a seguito di ricaduta (conseguenza tardiva) intervenuta dopo il 1o gennaio 1984 non sorge un nuovo diritto a rendita. La rendita di invalidità la quale, dopo la ricaduta, continua a essere erogata secondo il diritto precedente, rimane soggetta alla disciplina sulla revisione della LAMI (conferma della giurisprudenza; consid. 2a e b).
Art. 78 cpv. 1 LAMI.
- Guadagno assicurato in caso di aumento della rendita dopo una ricaduta o conseguenza tardiva. In caso di ricaduta o conseguenza tardiva non è il guadagno annuale ottenuto immediatamente in precedenza che determina il calcolo della rendita, ma quello conseguito dall'assicurato prima dell'infortunio (conferma della giurisprudenza; consid. 2b).
- Note de lege ferenda, in particolare nel caso in cui il guadagno assicurato (in specie ca. 4'500 franchi) è ridotto dato che l'infortunio risale a un periodo molto lontano (in casu oltre 35 anni) (consid. 2f).

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Referenzen

Artikel: Art. 78 cpv. 1 LAMI