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Regesto

Raggruppamento terreni.
1. Principio della compensazione reale - o dell'equivalenza - derivato dalla garanzia della proprietà (consid. 1a). Il principio dell'uguaglianza di trattamento impone inoltre di ripartire in modo equo, fra i membri del consorzio, i vantaggi e i rischi del raggruppamento terreni (consid. 1b). Se il Tribunale federale accerta che la situazione imposta a un proprietario nel nuovo riparto, senza essere del tutto insostenibile, è tuttavia chiaramente insoddisfacente, poiché le autorità cantonali non hanno preso in considerazione elementi essenziali al momento dell'allestimento del nuovo riparto o trascurato di utilizzare tutti i mezzi tecnici a disposizione per migliorare questa situazione, esso annulla la decisione impugnata per diniego di giustizia formale (consid. 1c).
2. Trattamento nell'ambito di una procedura di raggruppamento, di due proprietà fondiarie come una sola azienda, a causa di un contratto di affitto agricolo concluso fra i due proprietari; diniego di giustizia formale commesso dall'autorità che non ha considerato sufficientemente l'eventualità che sia rescisso il rapporto di locazione (consid. 2dd).

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