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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 29 e segg. della Legge vallesana sul lavoro (LL).
1. Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile nella fattispecie (consid. 1a).
2. Nozione di "tribunale indipendente e imparziale" ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 3).
3. La Commissione d'arbitrato è un tribunale speciale che soddisfa i requisiti posti dall'art. 6 n. 1 CEDU riguardo alla sua composizione, alla designazione dei suoi membri e alla sua organizzazione (consid. 4a).
4. Nella fattispecie, l'art. 6 n. 1 CEDU non è stato violato nella conduzione della procedura; in particolare, il ruolo svolto dal cancelliere non ha pregiudicato l'indipendenza e l'imparzialità della Commissione d'arbitrato (consid. 4b).

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Artikel: Art. 6 n. 1 CEDU

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