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Regesto

Art. 16 cpv. 3 lett. b, art. 17 cpv. 1 lett. d LCS. Revoca della licenza di condurre; misura in cui la decisione penale vincola le autorità amministrative.
1. Ove esista nei confronti dell'interessato una denuncia penale o sia presumibile che quest'ultima abbia luogo, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (precisazione della giurisprudenza) (consid. 2).
2. Condizioni alle quali le autorità competenti a ordinare la revoca della licenza di condurre possono scostarsi da una decisione penale passata in giudicato (consid. 3).

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