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Regesto

Art. 32quater cpv. 6 Cost.; art. 31 e 367 ODerr: autorizzazione di vendere vino al mercato.
L'art. 32quater cpv. 6 Cost., il quale vieta il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga delle bevande spiritose (incluso il vino) fa parte del diritto pubblico (amministrativo) federale ai sensi degli art. 97 OG e 5 PA (consid. 3 e 4).
Relazione tra l'art. 32quater cpv. 6 Cost. e l'art. 32quater cpv. 4 seconda proposizione Cost. (consid. 5).
Distinzione tra commercio ambulante e vendita girovaga da un lato e vendita al mercato dall'altro. Nessuna norma di diritto federale vieta la vendita di vino al mercato nel senso stretto di questo termine. Rimangono riservate le disposizioni di diritto cantonale in proposito (consid. 6-8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 32quater cpv. 6 Cost., art. 31 e 367 ODerr, art. 97 OG