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Regesto

Art. 686 cpv. 4 vCO; acquisto di azioni non quotate in borsa da parte della società; determinazione del loro valore reale.
Nozione di valore reale; criteri di calcolo determinanti. Non si può dedurre dal diritto federale una regola secondo cui il valore di liquidazione costituisce, in ogni caso, il limite inferiore per la fissazione del valore reale (consid. 2).
Gli interessi sul prezzo di acquisto sono dovuti, in linea di principio, dal momento in cui l'acquirente domanda la sua iscrizione nel registro delle azioni (consid. 4). Dopo tale data i dividendi che sono versati all'acquirente devono essere imputati al credito concernente gli interessi (consid. 5).