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Regesto

Art. 41 cpv. 1 lett. c OG. Azione di soppressione di una fondazione; nozione di causa di diritto civile di carattere pecuniario.
La delimitazione fra le cause civili e quelle di diritto pubblico si effettua secondo il criterio di distinzione più appropriato alle circostanze concrete (consid. 1).
La soppressione di una fondazione secondo la volontà del fondatore rientra nella competenza dell'autorità amministrativa e non in quella del giudice, di modo che non si tratta di una causa civile. In concreto, sebbene l'attrice postuli, fra l'altro, che il patrimonio della fondazione decada in suo favore, il litigio non è di carattere pecuniario. Le parti non possono dunque sottoporre la vertenza direttamente al Tribunale federale in virtù di una proroga del foro (consid. 2).