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Regesto

Art. 466 segg. CO; revoca di un assegno.
Azione di indebito arricchimento dell'assegnato nei confronti dell'assegnatario: diritto applicabile (consid. 2).
Il diritto di revoca può essere esercitato dall'assegnante anche se non sono adempite le premesse per una revoca dell'assegno nei confronti dell'assegnatario (consid. 3).
Effetti, nei confronti dell'assegnatario in buona fede, dell'inosservanza da parte dell'assegnato di una revoca dell'assegno. Diritti dell'assegnato nei confronti dell'assegnante (consid. 4).