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Regesto

Art. 13b cpv. 1 lett. c, art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS e art. 2 delle disposizioni finali della legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri; pericolo di fuga; proporzionalità della carcerazione in vista di sfratto quando una procedura d'autorizzazione di dimora è pendente (art. 7 LDDS).
Fatti rilevanti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri possono essere valutati alla luce del comportamento precedente dell'interessato, ai fini di formulare una prognosi sul pericolo di fuga (consid. 2).
Per la carcerazione in vista di sfratto è sufficiente, a norma dell'art. 13b cpv. 1 LDDS, l'esistenza di una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione; non è invece necessario che tale decisione sia cresciuta in giudicato. L'allontanamento deve tuttavia poter essere eseguito in un prossimo futuro, altrimenti la carcerazione si rivela sproporzionata. Proporzionalità della carcerazione negata nel caso specifico, considerato lo stadio della procedura d'autorizzazione di dimora di uno straniero sposato con una cittadina svizzera (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS, art. 7 LDDS, art. 13b cpv. 1 LDDS