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Regesto

Art. 262 LEF e 53 DIFD; imposta sui profitti in capitale quale debito della massa.
I debiti della massa comprendono segnatamente le obbligazioni di diritto pubblico sorte in seguito ad un fatto intervenuto dopo l'apertura del fallimento. Questa regola vale anche per i crediti d'imposta (consid. 3).
Il credito d'imposta annuale intera nasce in una o più volte. Per la qualificazione dell'imposta va preso in considerazione solo il momento in cui sono intervenuti gli eventi generatori, o prima o dopo l'apertura del fallimento (consid. 4).
Relazione tra l'art. 114 cpv. 3 DIFD e il credito d'imposta annuale intera quale debito della massa (consid. 5a e b). Parità di trattamento con gli altri creditori (consid. 5c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 262 LEF, art. 114 cpv. 3 DIFD