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Regesto

Autonomia di un'associazione in materia di esclusione in relazione con il diritto della personalità del singolo socio allo sviluppo economico (art. 72 cpv. 2 CC e 28 CC).
Un'associazione che agisce verso il pubblico, nonché nei confronti di autorità, di potenziali clienti dei suoi soci ecc., come organizzazione determinante della professione o del ramo, non gode della completa autonomia in materia di esclusione ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 CC. Un socio di una siffatta associazione può, in considerazione del suo diritto della personalità attinente allo sviluppo economico, essere escluso unicamente per motivi gravi (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 72 cpv. 2 CC

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