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Regesto

Art. 261bis cpv. 1 CP e 4 CP; discriminazione razziale.
Questa norma protegge la dignità del singolo in quanto membro di una razza, etnia o religione. Si rende colpevole chi discrimina una persona a causa della sua razza, etnia o religione, indipendentemente dal fatto che tali caratteristiche sussistano realmente (consid. 3a).
Il verbo "incitare" - all'odio - include anche la nozione di "eccitare" (consid. 3b).
Va considerato pubblico in particolare ciò che è diretto ad una vasta cerchia di destinatari (consid. 3d).
Soggettivamente, questa norma presuppone un comportamento intenzionale, dettato da motivi legati alla discriminazione razziale (consid. 4c).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 261bis cpv. 1 CP