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Regesto

Art. 98a cpv. 3 OG e art. 103 lett. a OG, art. 33 cpv. 2 LPT e art. 33 cpv. 3 lett. a LPT; rimedio giuridico ammissibile per impugnare decisioni cantonali d'irricevibilità per violazione di norme di diritto federale sulla legittimazione a ricorrere.
Se una decisione cantonale d'irricevibilità è impugnata per violazione dell'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT, questa censura dev'essere presentata nel quadro di un ricorso di diritto amministrativo soltanto quando, secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT e la relativa giurisprudenza, è dato il ricorso di diritto amministrativo nel merito; nel caso contrario è esperibile solo il ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
Qualora la contestazione concerna, nel merito, l'applicazione di norme che -- alla guisa di prescrizioni cantonali sulla protezione dei monumenti o la sicurezza del traffico -- non potrebbero costituire disposizioni di applicazione ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 LPT, l'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT non esplica alcun effetto (consid. 3b).

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