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Regesto

Art. 161 CC e art. 271 CC; costituzionalità e conformità alla CEDU dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per filiazione secondo il Codice civile.
In materia di stato civile il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile (consid. 2). Le disposizioni del Codice civile sull'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per discendenza contraddicono il principio dell'uguaglianza fra uomo e donna (consid. 3 e 4), ma sono nondimeno vincolanti per le autorità amministrative e per i tribunali (consid. 5). L'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale non ricade nell'ambito di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare né in quello della libertà di matrimonio, cosicché non può essere invocato con successo il divieto di discriminazione della CEDU (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 161 CC, art. 271 CC