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Regesto

Ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP). Ricusazione di un perito arbitrale che dia l'apparenza di essere prevenuto.
Un lodo arbitrale può essere impugnato per violazione dell'ordine pubblico procedurale, conformemente all'art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP, anche se i vizi di procedura invocati non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. a-d LDIP (consid. 3a e b).
Il diritto d'invocare un motivo di ricusazione è perento se non viene fatto valere immediatamente nel corso della procedura arbitrale (consid. 3c e d).
L'ordine pubblico procedurale non è violato se un motivo di ricusazione non viene esaminato d'ufficio (consid. 4).