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Regesto

Art. 29 cpv. 1 Cost.; § 230 n. 1 CPP/AG; diritto alla revisione nella procedura penale; garanzia della parità ed equità di trattamento nei procedimenti giudiziari o amministrativi.
Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico contro una decisione cantonale di ultima istanza su una domanda di revisione fondata su fatti nuovi concernenti una questione regolata dalla procedura cantonale (consid. 3).
La facoltà di chiedere, a determinate condizioni, la correzione di un giudizio passato in giudicato non conforme alla verità materiale costituisce una garanzia procedurale invocabile, di principio, in tutte le procedure giudiziarie. Una decisione materialmente e formalmente cresciuta in giudicato, resa nel procedimento penale, che impedisce definitivamente all'interessato di ricorrere contro una condanna seguendo i rimedi ordinari a causa del preteso mancato rispetto del termine di ricorso, deve poter essere corretta con la revisione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 4-7).

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Referenzen

Artikel: Art. 29 cpv. 1 Cost., § 230 n. 1 CPP