Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 32 cpv. 1, art. 39 cpv. 1, art. 49 cpv. 3 e art. 57 LAMal. Limitazione condizionale della durata di una garanzia di pagamento rilasciata da un assicuratore contro le malattie a un istituto ospedaliero.
- Del carattere economico della cura e del ruolo del medico di fiducia dell'assicuratore contro le malattie.
- Gli assicuratori contro le malattie non hanno soltanto il diritto, bensì pure l'obbligo, di procedere - con l'assistenza del loro medico di fiducia - a un controllo continuato della cura ospedaliera.
- Sempreché l'assicuratore rispetti certi principi, una limitazione della durata della garanzia di pagamento (in concreto 30 giorni), che può in seguito essere prolungata sulla base delle indicazioni date dal medico curante, costituisce un mezzo adeguato per verificare la giustificazione medica di una degenza ospedaliera relativamente lunga.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 32 cpv. 1, art. 39 cpv. 1, art. 49 cpv. 3 e art. 57 LAMal