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Regesto

Art. 18 cpv. 2 LAINF: Valutazione dell'invalidità.
Per il raffronto dei redditi ipotetici di cui all'art. 18 cpv. 2 LAINF fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita e non già quello della decisione su opposizione.
L'assicuratore infortuni è comunque tenuto, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento.
In questa eventualità, esso dovrà procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

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Referenzen

Artikel: Art. 18 cpv. 2 LAINF