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Regesto

Art. 28 CC; lesione della personalità mediante cronaca giudiziaria.
La cronaca giudiziaria serve a garantire la pubblicità indiretta dei procedimenti giudiziari. Essa è d'interesse pubblico per le sentenze di tutte le istanze. All'interesse del pubblico di essere informato si contrappone quello delle parti al processo di essere tutelate. Per questo motivo, segnatamente nella procedura penale, la cronaca giudiziaria avviene in forma anonimizzata (consid. 3.2). Nel caso concreto, la pubblicazione, indicante i nomi delle parti, effettuata sul Tages-Anzeiger dell'esito di una procedura giudiziaria di prima istanza promossa contro il medesimo giornale per lesione della personalità era ammissibile (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 28 CC